Condominio

L'omesso esame d'una clausola “si fonda” sul documento nel quale era contenuta

Quando il ricorso richiama alcuni documenti, il ricorrente ha l'onere di indicarli dettagliatamente , a pena di inammissibilità

di Rosario Dolce

Far valere in giudizio una clausola prevista nel regolamento condominiale, impone l'adozione di adeguate accortezze anche di carattere formale, soprattutto, nel caso in cui si contesti l'omessa valutazione di essa nel giudizio di impugnazione. In buona sostanza, non occorre solamente richiamare la norma “privata” ma bisogna essere più precisi ancora nel descriverne il rilievo e l'effetto decisivo, pena il superamento della eccezione.

Il fatto
Questo è quanto accaduto ad un condòmino, il quale, in sede giudiziale, ha opposto al proprio condominio il difetto di giurisdizione, per non aver adito il collegio arbitrale previsto dal regolamento condominiale. Quest'ultimo deduceva che, sussistendo nel regolamento condominiale una clausola arbitrale, in virtù della quale si prevedeva che tutte le controversie tra il condominio ed i singoli condomini, così come le controversie di questi ultimi tra loro, dovessero essere compromesse previo ricorso alla “camera privata”, il giudizio risarcitorio da lui subito - per una richiesta di risarcimento del danno – sarebbe illegittimo.

Il provvedimento
Con l'ordinanza numero 3548 del 13 febbraio 2020 la Corte di Cassazione ha deliberato che denunciare l'omesso esame d'una clausola arbitrale da parte del giudice di merito è un motivo di ricorso che, per usare le parole della legge, “si fonda” sul documento nel quale quella clausola era contenuta. In altri termini, quando il ricorso si fonda su documenti, il ricorrente ha l'onere di “indicarli in modo specifico” nel ricorso, a pena di inammissibilità (articolo 366, comma primo, n. 6, Codice procedura civile.).

La soluzione
Richiamare in modo specifico i documenti in sede di impugnazione avanti al giudice di legittimità, vuol dire, in particolare: a) trascriverne il contenuto, oppure riassumerlo in modo esaustivo; b) indicare in quale fase processuale siano stati prodotti; c) indicare a quale fascicolo siano allegati, e con quale indicizzazione (in tal senso, Corte di Cassazione, Sentenza n. 19048 del 28/09/2016; Sentenza n. 14784 del 15/07/2015; Sezione Unite, Sentenza n. 16887 del 05/07/2013; Sezione lavoro, Sentenza n. 2966 del 07/02/2011).

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