Condominio

Rifiuti, sulla raccolta differenziata sanzioni illecite al condominio e all’amministratore

Il condominio non è obbligato a vigilare sui bidoni e su cosa vi viene conferito all’interno: in base a questo principio l'autorità amministrativa non può multare il condominio

di Michele Orefice

In molte città italiane la raccolta differenziata di tipo domiciliare, cosiddetta “porta a porta”, è stata presentata dalle amministrazioni comunali come la soluzione definitiva al problema dei rifiuti solidi urbani ma, nonostante i pubblici proclami, ancora oggi le incognite sul sitema restano.

In particolare, l'intento degli enti locali di sensibilizzare e responsabilizzare i condòmini attraverso la consegna dei contenitori domestici e condominiali, per una più effettiva selezione dei rifiuti, secondo un calendario settimanale, non può dirsi che abbia prodotto i frutti sperati.

Difatti, in molte zone, i cittadini non hanno abbandonato le cattive abitudini, nonostante l'adozione del sistema di raccolta domiciliare, tant'è che tutti i giorni si rinvengono materiali diversi e scarti organici di ogni genere dentro e fuori dai bidoni condominiali.

Tanto vale riposizionare nelle pubbliche vie i vecchi cassonetti, che per lo meno non costringono gli utenti a osservare giorni e orari prestabiliti e non richiedono il pagamento di tasse aggiuntive, dicono molti condòmini. Il riferimento è agli obblighi e alle sanzioni previste dalla maggior parte dei regolamenti comunali per la raccolta differenziata dei rifiuti. In generale, il sistema del “porta a porta” prevede l'obbligo per i condòmini di esporre i bidoni della differenziata sulla pubblica via soltanto nei giorni e nelle ore prestabilite dal regolamento comunale, per consentire al gestore del servizio di raccogliere le varie tipologie di rifiuti.

Inoltre, in alcune realtà locali, il sistema del porta a porta comporta anche il pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico da parte del condominio, per l'esposizione dei bidoni condominiali sulla pubbblica via, là dove l'edificio sia privo di spazi e locali idonei a contenerli.

La violazione di tali obblighi comporta l'irrogazione di sanzioni pecuniarie collettive, da parte della polizia municipale, a carico del condominio ed in via solidale all'amministratore. Vale a dire che la polizia municipale, qualora non dovesse individuare la persona fisica che ha commesso la violazione delle regole della differenziata, può elevare il verbale nei confronti del condominio e dell'amministratore.

Le violazioni principali sono:
 conferire i rifiuti senza rispettare giorni e orari previsti per il deposito
 utilizzare i bidoni condominiali per depositare materiali diversi da quelli a cui sono destinati
 depositare i sacchetti all'esterno dei bidoni condominiali o in sacchi non idonei all'uso
 gettare rifiuti fuori dai bidoni condominiali ove previsto conferimento in buste chiuse
 depositare rifiuti ingombranti o speciali dentro ai bidoni condominiali o nelle vincinanze
 danneggiare i bidoni condominiali concessi in comodato d'uso dal comune.

Le sanzioni sono illegittime
Sotto tale profilo si discute della legittimità delle sanzioni amministrative riservate al condominio e all'amministratore da parte dei comuni che, in assenza di una modalità univoca per la raccolta differenziata, hanno imposto le proprie regole, con ordinanze e regolamenti. Infatti, la normativa nazionale sui rifiuti introdotta dal Decreto “Ronchi” D.lgs. n. 22 del 5/02/1997 e dal successivo Decreto Legislativo n. 152 del 3/04/2016, che hanno recepito le direttive europee in materia ambientale, non ha fatto altro che rimettere agli enti locali il compito di disciplinare e gestire il servizio della raccolta differenziata dei rifiuti.

Tuttavia, materiali abbandonati e bidoni utilizzati impropriamente non giustificano le sanzioni imposte dai comuni, per le ragioni di seguito indicate.

1. Illegittimità dell'identificazione dell'obbligato in solido
In molti verbali elevati dalla polizia municipale l'amministratore di condominio viene indicato come “obbligato in solido”, cioè tenuto al pagamento della sanzione pecuniaria, senza però che lo stesso amministratore abbia materialmente partecipato alla violazione contestata dagli agenti accertatori.

L'applicazione all'amministratore di condominio del vincolo di solidarietà nell'adempimento dell'obbligazione risulta essere una presunzione assolutamente suggestiva ed incompatibile con le norme sulla responsabilità in solido in materia di illeciti amministrativi.

A tal proposito si evidenzia che, in tema di infrazioni amministrative, il “principio di solidarietà”, rinvenibile nell'articolo n. 196 del Codice della Strada si applica soltanto ai proprietari dei veicoli, mentre quello di cui all'articolo 6 della legge n. 689 del 24/11/1981 riguarda l'obbligazione solidale dell'imprenditore e del dipendente. In altri termini si tratta di fattispecie assolutamente incompatibili con il ruolo dell'amministratore di condominio , che è un semplice mandatario dei condòmini, e con il condominio stesso, che è privo di personalità giuridica. In ogni caso non compete all'amministratore controllare se i rifiuti vengono conferiti nei bidoni correttamente, né tantomeno l'amministratore è dotato, per legge, di poteri coercitivi nei confronti dei condòmini.

Inoltre l'amministratore non ha il compito di provvedere a differenziare i rifiuti prima di smaltirli, non ricorrendo in capo a lui alcuna responsabilità per le inampienze legate all'errato conferimento dei rifiuti, trattandosi di contestazioni direttamente riferibili ai condòmini ( Tar Messina - sentenza n. 455 del 22/07/2019 )

2. La responsabilità di chi commette un'infrazione è personale
Nel caso in cui la Polizia Municipale non fosse in grado di provare la riconducibilità dell'infrazione al condominio, si osserva che non può essere attribuita fede privilegiata alle dichiarazioni di fatti che si attestano non essere avvenuti sotto la diretta percezione degli agenti e neanche desunti da accertamenti tecnici.

La fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche. (Corte di Cassazione - sentenza n. 3785 del 14 febbraio 2017). Il rapporto della polizia municipale “fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza” (Corte di Cassazione - ordinanza n. 9037 del 01/04/2019).

3. Il condominio non è obbligato a vigilare sui bidoni e su cosa vi viene conferito all'interno
Il principio fondamentale è che “il condominio non è obbligato a vigilare sui bidoni e su cosa vi viene conferito all'interno” (Tribunale di Torino sentenza 1027/2018). In base a questo principio l'autorità amministrativa non può multare il condominio, senza avere identificato la persona che ha commesso la violazione e peraltro senza avere la certezza che la violazione sia stata commessa da uno o più condomini del condominio.

Per il Tribunale di Torino “la responsabilità di chi commette un'infrazione è personale e risponde della sanzione solo chi materialmente ha commesso l'azione” e pertanto “la multa disposta al cittadino non deve solo indicare gli estremi dell'illecito, ma anche identificare, con precisione, il soggetto colpevole”.

Sotto il profilo delle multe al condominio si osserva come anche in materia di rifiuti vale il principio della responsabilità personale dell'illecito amministrativo, che esclude la responsabilità oggettiva del condominio in quanto la sanzione amministrativa è imputabile soltanto all'effettivo trasgressore (Giudice di Pace di Napoli - sentenza n. 369/2016).

In generale la multa comminata ai cittadini non può solo indicare gli estremi dell'illecito, ma deve anche identificare, con precisione, il soggetto colpevole, altrimenti verrebbe meno il principio fondante dell'illecito amministrativo. La legge, infatti, stabilisce il principio generale della responsabilità personale dell'illecito amministrativo commesso (proprio come la responsabilità penale).

Gli agenti accertatori devono identificare, con precisione e senza margini di dubbio, chi ha commesso l'illecito, altrimenti si finirebbe per attribuire una responsabilità oggettiva (cioè che prescinde da un comportamento volontario o colpevole) a un soggetto che, invece, non si è macchiato di alcuna responsabilità personale. Al contrario, principio generale delle sanzioni amministrative è l'esistenza di un dolo o della colpa in capo al sanzionato. In base al disposto dell'articolo 3 della Legge n. 689 del 24/11/1981 “Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa”. Sia la dottrina unanime che la giurisprudenza di legittimità, ritengono applicabili il principio della natura personale della responsabilità.

Da ultimo, ma non per questo meno importante, si osserva che il condominio è un soggetto privo di personalità giuridica e pertanto non può essere destinatario di sanzioni, fermo restando che non può essere contestata allo stesso condominio alcuna responsabilità solidale con il trasgressore in assenza di prove riferite alla riconducibilità della violazione alla responsabilità personale dei condòmini.

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