Condominio

Immissioni di fumi e odori su parti comuni: sì all’azione possessoria del condominio

Può proporla l’amministratore anche perchè vengano emessi provvedimenti nel rispetto del regolamento condominiale

di Giovanni Iaria

Rientra tra i poteri attribuiti all'amministratore del condominio dall'articolo 1130 del codice civile, agire con l'azione di manutenzione del possesso nei confronti del conduttore di uno stabile situato all'interno dell'edificio condominiale per far cessare le “molestie” su parti comuni derivanti dalle esalazioni di fumi e di odori maleodoranti. Lo ha affermato il Tribunale di Milano, con l'ordinanza n. 5424/2019, pubblicata il 20 novembre 2019.

La fattispecie in esame
Nel caso esaminato, un condominio agiva in giudizio con l'azione di manutenzione del possesso, di cui all'articolo 1170 del codice civile, nei confronti del conduttore di uno stabile nel quale veniva esercitata l'attività di ristorazione senza somministrazione, con preparazione di cibi da asporto, chiedendo al Tribunale di ordinare al conduttore convenuto la cessazione della molestia che gravava sul cortile condominiale sia dall'esercizio commerciale sia dalla canna fumaria e l'attuazione dei necessari accorgimenti per eliminare le emissioni di fumi o gas con scarti oleosi o di cottura provenienti dall'esercizio della suddetta attività, nonché in ogni caso emettere gli opportuni provvedimenti necessari per il rispetto del regolamento condominiale nel quale era previsto il divieto di svolgere attività moleste o maleodoranti.

La domanda del condominio è stata accolta sulla scorta della documentazione da quest'ultimo prodotta e nella contumacia del conduttore.

La decisione
Il Tribunale, ha pertanto, ordinato a quest'ultimo di cessare immediatamente l'attività molesta denunciata dal condominio con il ricorso, riconoscendo la legittimazione attiva dell'amministratore ad agire con l'azione possessoria, in quanto azione volta alla conservazione di un bene comune e al rispetto del regolamento condominiale, rientrante, quindi, nelle attribuzioni allo stesso riconosciute dall'articolo 1130 del codice civile.

Inoltre, il Tribunale meneghino, considerando la finalità dell'azione di manutenzione che è quella di far cessare l'attività molesta, ha dichiarato la sussistenza della legittimazione passiva del conduttore dell'unità immobiliare in quanto la stessa va proposta contro l'autore delle immissioni e, quindi, nel caso di specie, nei confronti del conduttore, e non nei confronti del proprietario dello stabile da dove provengano le immissioni.

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