Condominio

Il condominio è custode del marciapiede?

I dubbi sorgono perché un condominio non è sicuramente proprietario del marciapiede (salvo casi particolari), che è un bene pubblico

di Cesare Rosselli - a cura di Assoedilizia

La Corte d’appello di Milano con la sentenza n.73 del 10 gennaio 2020 , ha confermato una decisione del Tribunale relativa al risarcimento dei danni patiti da un passante caduto su una lastra di ghiaccio presente sul marciapiede antistante l’ingresso condominiale.

La decisione pare a prima vista affermare principi consolidati, atteso che nel corso del giudizio era stata ritenuta dimostrata sia la presenza di una lastra di ghiaccio non immediatamente percepibile sia il nesso di causalità tra la lastra di ghiaccio e la caduta.

Ma il condominio è davvero custode del condominio
Tuttavia, a ben vedere, la decisione lascia qualche dubbio sul punto della qualificazione del condominio come custode del marciapiede antistante, ossia sul presupposto logico-giuridico della decisione.

La decisione non ha affrontato la questione in termini generali – ossia se un condominio rivesta la qualifica di custode anche relativamente al marciapiede antistante – ma la ha risolta più nello specifico rilevando che il regolamento di polizia urbana del Comune ove si trova il condominio pone a carico dei proprietari la pulizia dei marciapiedi e che il mansionario del servizio di portierato del condominio prevede la pulizia del marciapiede e lo spargimento di sale in caso di nevicate.

I dubbi sorgono perché un condominio non è sicuramente proprietario del marciapiede (fatti salvi casi particolari), che è un bene pubblico. Secondo quanto previsto dal Codice della Strada la custodia del marciapiede spetterebbe al Comune, ente proprietario.

D’altro canto, non è del tutto ovvio che le disposizioni dei regolamenti comunali, che non sempre sono omogenee e non sempre prevedono simili obbligazioni a carico dei condomìni, possano legittimamente imporre dei prestazioni personali ai proprietari in relazione non alle loro proprietà ma a beni pubblici (la sentenza del Tribunale di Torino del 5 dicembre 2012 ha affermato il contrario).

E ci si può chiedere se le disposizioni di un regolamento interno al condomino, quale è, nel caso, il mansionario del custode, siano una sufficiente base atta a fondare un obbligo di custodia tale da essere fonte di responsabilità verso i terzi.

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