Condominio

Il Comune blocca le tettoie mimetizzate: serve il permesso di costruire

Un’opera può dirsi precaria quando è realizzata per soddisfare esigenze temporanee, se la sua funzione è stabile non può beneficiare del regime delle opere precarie

di Maurizio Tarantino

Il Comune blocca i lavori per i pergolati perché, in realtà, erano delle vere e proprie tettoie in quanto la copertura era costituita da materiale non facilmente amovibile. Difatti, il pergolato stesso, quando sia coperto superiormente, anche in parte, con una struttura rimuovibile, diventa una tettoia, ed è soggetto alla disciplina relativa, e, in particolare, deve ritenersi intervento per il quale è necessario il permesso di costruire. Questo è il principio espresso dalla sentenza del Tar Lombardia, 24 gennaio 2020, numero 179.

La fattispecie in esame
La pronuncia ha avuto origine dal provvedimento amministrativo di sospensione dei lavori di costruzione di tre pergolati indicati alla Scia (la segnalazione certificata di inizio attività).In particolare, secondo l'Amministrazione comunale, le opere contestate erano soggette al permesso di costruire o alla Scia. Inoltre, i lavori previsti erano in contrasto con la destinazione del Pgt, il piano di governo del territorio predisposto dal Comune ed eccedevano i limiti previsti dall'articolo 28 della legge n. 166/2002 considerando la ricomprensione dell'area in fascia di rispetto cimiteriale. Infine, i lavori erano iniziati senza il preventivo esame di impatto paesaggistico, depositato contestualmente alla Scia.

Le contestazioni
Avverso il provvedimento in esame, la ricorrente investiva il Tar evidenziando la non necessità di permesso di costruire per la realizzazione di pergolati; gli stessi, infatti, potevano considerarsi delle mere pertinenze. Con il secondo motivo, inoltre, la ricorrente eccepiva la non operatività delle previsioni urbanistiche locali in considerazione della natura di manutenzione straordinaria dell'intervento e, quindi, la non operatività normativa di cui alla legge n. 166/2002 perchè l'intervento non costituiva una nuova costruzione.

La definizione di pergolato
Secondo i giudici amministrativi, dalla documentazione fotografica prodotta risultava che le tre strutture contestate costituivano delle tettoie munite di coperture non agevolmente amovibili e non dei meri pergolati, come sostenuto da parte ricorrente. Difatti, il pergolato è una struttura realizzata per adornare e ombreggiare giardini o terrazze, costituita da un'impalcatura formata da montanti verticali ed elementi orizzontali che li connettono ad una altezza tale da consentire il passaggio delle persone. Di contro, il pergolato stesso, quando sia coperto superiormente, anche in parte, con una struttura non facilmente rimovibile, diventa una tettoia, ed è soggetto alla disciplina relativa, e, in particolare, deve ritenersi intervento per il quale è necessario il permesso di costruire (Consiglio di Stato, Sezione IV. 22 agosto 2018, n. 5008).

I criteri della qualificazione di un'opera precaria
Due i criteri distintivi: strutturale, in virtù del quale è precario ciò che non è stabilmente infisso al suolo; funzionale, in virtù del quale è precario ciò che è destinato a soddisfare un'esigenza temporanea. Premesso ciò, la giurisprudenza è concorde nel senso che per individuare la natura precaria di un'opera si debba seguire non il criterio strutturale, ma il criterio funzionale, per cui un'opera può anche non essere stabilmente infissa al suolo, ma se essa presenta la caratteristica di essere realizzata per soddisfare esigenze non temporanee, non può beneficiare del regime delle opere precarie (Consiglio di Stato, Sezione V, 27 marzo 2013, n. 1776).

Di conseguenza, la natura “precaria” di un manufatto, «non può essere desunta dalla temporaneità della destinazione soggettivamente data all'opera dal costruttore, ma deve ricollegarsi all'intrinseca destinazione materiale di essa a un uso realmente precario e temporaneo, per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, non essendo sufficiente che si tratti eventualmente di un manufatto smontabile e/o non infisso al suolo». Quindi, non possono essere considerati manufatti destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee quelli destinati a un'utilizzazione perdurante nel tempo; e di conseguenza, l'alterazione del territorio non può essere considerata temporanea, precaria o irrilevante (Consiglio di Stato, Sezione VI, 3 giugno 2014, n. 2842).

Le nuove costruzioni e la comunicazione all'Amministrazione comunale
Come visto in precedenza, nel caso di specie, si trattava di tettoie munite di coperture non agevolmente amovibili. Quanto al rispetto della normativa, è stato osservato che la previsione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e-5), del Dpr n. 380 del 2001 considera interventi di nuova costruzione l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricali, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, quando previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore.

La successiva previsione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del medesimo articolato normativo, invece,inserisce nella cosiddetta edilizia libera le sole opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all'Amministrazione comunale.

Le dimensioni della tettoia e le caratteristiche di una pertinenza
In questo caso, le tettoie consistevano in strutture di dimensioni non esigue ed assumevano un'autonomia funzionale rispetto all'edificio principale che escludeva, dunque, la possibilità di qualificare le stesse come mere pertinenze, categoria applicabile soltanto ad opere di modesta entità e accessorie rispetto a un'opera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici e simili (Consiglio di Stato, sezioneVI, 6 febbraio 2019, n. 904). Per i motivi esposti, il ricorso è stato rigettato.

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