Condominio

L’amministratore non deve ingerirsi nell’esecuzione del contratto d’appalto

Il condominio è un luogo di vita di lavoro di lavoro in cui si applica la normativa di sicurezza sul lavoro, quindi rischia sanzioni in caso d’incidente

di Giulio Benedetti

L'art. 1130 c.c. conferisce all'amministratore condominiale facoltà che travalicano quelle tipiche del mandatario, e le quali gli permettono di incidere notevolmente nel condominio, in modo da esercitarvi un concreto un potere.

L'amministratore deve eseguire le deliberazioni dell'assemblea , disciplinare l'uso delle cose comuni per consentirne la migliore fruizione ai condòmini, compiere gli atti conservativi sull'edificio.

Inoltre deve osservarsi che il condominio è un luogo di vita di lavoro di lavoro in cui, come sancito dall'art. 3 del d.lgs. n. 81/2008, si applica la normativa di sicurezza sul lavoro, soprattutto nell'esecuzione del contratto di appalto.

Sicurezza sul lavoro
A tal riguardo l'art. 93 del Dlgs 81/2008 afferma che il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente al conferimento dell'incarico al responsabile dei lavori se verifica gli adempimenti degli artt. 90 e 92, comma e) e 99.

Il committente pertanto deve incaricare dell'esecuzione del contratto di appalto un'impresa qualificata , che sia iscritta alla camera di commercio e la quale sia idonea tecnicamente e professionalmente per eseguire l'opera commissionata.

Una volta conferito il contratto di appalto, l'amministratore condominiale , per la sua sicurezza giuridica , del medesimo ed è opportuno che non svolga le funzioni del direttonon deve immettersi nella gestionere o del responsabile dei lavori.

L'eventuale compenso per tali funzioni non compensa il rischio inerente alle medesime. Infatti l'art. 299 del d.lgs. n. 81/2008 parifica l'esercizio delle funzioni di fatto dei poteri direttivi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto a quelle proprie di tali soggetti .

Pertanto l'amministratore condominiale che, sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici dei predetti soggetti è , dal punto di vista giuridico, equiparato agli stessi ed incorre nelle medesime responsabilità ed in caso di infortunio non può difendersi indicando altri soggetti come responsabili delle genesi di quanto accaduto.

Il caso affrontato dalla Cassazione
Tali principi di responsabilità del datore di lavoro sono stati sanciti dalla Corte di Cassazione (sent n. 50114/2019) che ha rigettato il ricorso di un datore di lavoro in merito all'infortunio incorso ad un dipendente, incaricato di realizzare un impianto antincendio in un edificio. Il dipendente cadeva al suolo da un'altezza di 5 metri e riportava un politrauma guaribile in un tempo superiore ai quaranta giorni .

L'incidente avveniva allorquando il dipendente , non potendo utilizzare la piattaforma aerea perché era troppo vicina alla parete ed alla condotta aerea presente , saliva con una gamba sulla condotta in cartongesso , la quale cedeva a faceva cadere il lavoratore.

Al datore di lavoro era stata contestata la violazione dell'art. 96 comma 1 lettera g, con riferimento all'art. 89, lettera h, del d.lgs. n. 81/2008, perché ,nell'esecuzione del contratto di appalto, ometteva di indicare nel piano operativo di sicurezza le fasi di ancoraggio al soffitto dell'impianto antincendio e di prevedere la predisposizione di opere provvisionali idonee ad evitare che i lavoratori cadessero dall'alto.

La Corte di Cassazione ha sostenuto la responsabilità del datore di lavoro nel cagionare l'incidente poiché , in assenza delle deleghe di responsabilità, nelle forme stabilite dall'art. 16 dle d.lgs. n. 81/2008, permangono in capo al datore di lavoro tutti gli obblighi stabiliti dalla normativa di sicurezza sul lavoro.

Infatti , per la costante giurisprudenza di legittimità, il datore di lavoro è il primo e principale destinatario degli obblighi di assicurazione , osservanza e sorveglianza delle misure e dei presidi di prevenzione antinfortunistica .

Detto principio è stabilito dall'art. 2087 c.c. , integrante la normativa di sicurezza sul lavoro, che impone al datore di lavoro di farsi , in quanto tale, garante dell'incolumità del lavoratore. Invero per l'art. 2087 c.c. il datore di lavoro è il garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia ella personalità morale del lavoratore, logico contraltare al suo potere gerarchico sul medesimo (stabilito dall'art. 2086 c.c.).

La conseguenza è che il datore di lavoro , ove non ottemperi ai suoi doveri di tutela del lavoratore, è responsabile dell'evento lesivo sulla base dell'art. 40, comma secondo , c.p. per cui “non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo”.

Ne consegue che nel caso trattato era preciso obbligo giuridico del datore di lavoro intervenire a porre rimedio alla difficoltà insorta nell'esecuzione dell'opera, in relazione al rischio connesso allo svolgimento dell'attività lavorativa , e non poteva disinteressarsi “a priori” delle relative difficoltà.

Di fronte al disinteresse del datore di lavoro sulle condizioni di esecuzione dell'appalto la condotta dell'infortunato non poteva essere ritenuta abnorme, rispetto all'incarico conferitogli, perché consisteva in una manovra realizzata nel contesto cui lo stesso era addetto ed era finalizzata ad aggirare gli ostacoli alla prosecuzione del ciclo lavorativo. Invero , in tema di prevenzione antinfortunistica , la condotta del lavoratore non può ritenersi abnorme ed idonea ad escludere il nesso di causalità tra la sua condotta e l’infortunio, poiché non attivava un rischio eccentrico e non governabile dal soggetto titolare della posizione di garanzia.

Infine, l'istruttoria compiuta dai giudici di merito non evidenziava che il datore di lavoro non fosse stato in grado di rispettare le norme cautelari stabilite dal d.lgs. n. 81/2008 in modo da impedire la genesi dell'infortunio.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©