Condominio

Ponteggi: condominio condannato anche se è nullo il verbale dei vigili

Nel procedimento per l'impugnazione di una sanzione amministrativa il giudice è investito della cognizione piena della vicenda alla base della sanzione stessa.

di Edoardo Valentino

Un condominio veniva sanzionato da una pubblica amministrazione per avere illecitamente occupato il suolo pubblico in occasione di alcuni lavori edili eseguiti sulla facciata dello stabile. Questa sanzione veniva impugnata dal condominio presso il giudice di pace competente, affermando come lo stabile fosse in possesso di una autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico e che vi fosse quindi un errore nell'accertamento compiuto dai vigili urbani e nella conseguente irrogazione della sanzione.

L’annullamento del verbale
Il giudice di pace, all'esito del processo, respingeva l'impugnazione del condominio, ma annullava il verbale dei vigili urbani per difetto di prova. Allo stesso modo, il giudice d'appello aveva respinto il riesame proposto dal condominio e aveva confermato tanto la sanzione quanto sue le motivazioni.

Con ricorso basato su cinque motivi di diritto il condominio si rivolgeva quindi alla Corte di Cassazione, nel tentativo di ottenere l'annullamento della sentenza d'appello.

Le ragioni del condominio ricorrente
Il ricorrente aveva anzitutto sottolineato come il giudice di pace avesse di fatto annullato il verbale dei vigili urbani per difetto di prova e questa circostanza, a detta del condominio, avrebbe dovuto portare il giudice d'Appello a considerare nullo anche l'accertamento dell'occupazione abusiva del suolo pubblico contenuto nel verbale stesso. Il secondo motivo, similmente, riguardava la violazione degli articoli 3 e 21 octies della Legge 241 del 1990 numero 241, per non avere il giudice d'Appello correttamente valutato che l'annullamento del verbale dei vigili urbani del giudice di pace avrebbe dovuto portare all'annullamento di tutta la sanzione.

Il ricorrente, poi, aveva proposto, con il terzo motivo del ricorso, la revisione della sentenza di appello per avere la Corte territoriale posto alla base della decisione la misura dell'occupazione così come descritta nel verbale annullato. Il quarto motivo di ricorso, invece, riguardava la censura in merito all'essere la Corte giunta alla sentenza senza adeguata base probatoria in merito all'addebito oggetto della sanzione.

Da ultimo, con la quinta doglianza, il ricorrente invocava la nullità della decisione per violazione degli articoli 1362 e 1366 del Codice Civile. Tali norme, in materia di interpretazione degli accordi, venivano poste alla base dell'ipotesi che la sentenza impugnata avesse ritenuto sussistente un accertamento dei fatti differente rispetto a quello contenuto nel verbale annullato.

Con la decisione Cassazione Sezione II Civile, 11 febbraio 2020, numero 3270, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso del condominio.

L’opposizione ad una sanzione amministrativa
Tutti i motivi, infatti, erano una variazione sullo stesso principio di diritto, erroneamente sostenuto dalla difesa dello stabile. Secondo la tesi difensiva condominiale, difatti, il giudizio di opposizione alla sanzione avrebbe dovuto concentrarsi unicamente sulla validità o meno del verbale dei vigili urbani e, una volta decaduto lo stesso, la sanzione avrebbe dovuto automaticamente decadere: assunto non corretto.

A detta della Cassazione, infatti, una impugnazione di un provvedimento sanzionatorio non configura la contestazione dell'atto amministrativo, ma costituisce in verità un processo ordinario avente oggetto la legittimità o meno della pretesa della Pubblica Amministrazione. La parte che proponga una opposizione ad una sanzione amministrativa, quindi, devolve al giudice di merito la questione e la cognizione piena sulla legittimità dell'operato della p.a.

Nel processo, quindi, il giudice deve valutare l'interezza dei fatti e delle circostanze poste alla base della sanzione, non limitandosi alla verifica dei requisiti formali dell'atto in sé.
Nel caso in questione, risultava un fatto acquisito come il condominio avesse occupato il suolo pubblico con i propri ponteggi e, quindi, la Corte d'Appello non aveva compiuto alcun errore nell'applicazione delle norme vigenti.

Alla luce delle circostanze sopra menzionate la Cassazione rigettava il ricorso e condannava il condominio al versamento di una somma maggiorata a titolo di sanzione ai sensi dell'articolo 13 comma 1 quater del Dpr 115 del 2002.

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