Condominio

Lite tra vicini: nessun risarcimento se per il giudice non c’è un reato

Nel caso in esame c’era una lesione della proprietà per danneggiamento che non rientra tra i diritti costituzionalmente inviolabili

di Annarita D’Ambrosio

Tratta dei rapporti di vicinato e di videosorveglianza la sentenza della Cassazione n.3371, emessa il 12/02/2020 nella quale sono ribaditi alcuni principi fondamentali che regolano le relazioni tra proprietà confinanti.

Il caso concreto
La vicenda riguarda due donne: la ricorrente ha agito in giudizio nei confronti della vicina di casa lamentando danni patrimoniali e morali conseguenti alla condotta di quest'ultima, che, allo scopo di intimidirla o farle dispetto, avrebbe danneggiato le piante, spaventato i cani, divelto i tergicristalli della sua vettura, costringendo la ricorrente ad installare al confine tra le due proprietà una telecamera.

Nel giudizio di primo grado la convenuta - proprio a causa della telecamera - aveva formulato domanda riconvenzionale per danni da violazione della privacy, domanda rigettata.

Non è configurabile un reato
La Suprema Corte ha confermato l'insussistenza della ragioni addotte dalla ricorrente, richiamando l'orientamento del tribunale che aveva escluso nel caso in esame proprio l'astratta configurabilità di un qualche reato nei fatti addotti dalla ricorrente come lesivi dei suoi interessi.

«È senz'altro vero »– precisa la Corte – «che la risarcibilità del danno non patrimoniale a norma dell'articolo 2059 Codice Civile, in relazione all'articolo 185 Codice penale, non richiede che il fatto illecito integri reato (Cassazione 13085/2015) ma è anche vero che il giudice deve procedere ad una valutazione in via puramente incidentale dell'esistenza del reato, non solo nel suo elemento materiale, ma anche tenuto conto dell'elemento psicologico, nei termini in cui è previsto dalla legge penale (Cassazione 7110/2017)».

La lesione della proprietà
Il danno morale in sostanza non presuppone necessariamente un reato, potendo derivare da lesioni di interessi costituzionalmente inviolabili anche senza che abbiano rilevanza penale. La Corte ha chiarito che nel caso sottopostole «non è dato intendere se e quali interessi siano stati lesi dovendosi escludere che la lesione della proprietà per danneggiamento rientri tra i diritti costituzionalmente inviolabili. E' un diritto sui beni, espropriabile, dunque violabile, difficilmente concepibile come un diritto che la Costituzione stessa impedisce di violare in vista della soddisfazione di altri beni».

Non sono stati lesi diritti inviolabili
In sostanza i fatti si concretizzano in lesioni di diritti di proprietà o di diritti reali, non riconducibili ad interessi inviolabili.

Sono stati respinti dalla Corte pertanto tutti gli undici motivi addotti dalla ricorrente, anche il risarcimento delle spese per l'installazione della telecamera. La spesa per Corte non si può ritenere «collegata causalmente al comportamento vandalico o vessatorio del vicino, ma è frutto di una libera scelta della ricorrente, come tale non risarcibile».

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