Condominio

I MERCOLEDÌ DELLA PRIVACY: nuove Linee Guida Ue sulla videosorveglianza - 2

Se il sistema è diretto verso l’esterno dell’ambiente privato della persona che tratta i dati non può essere considerato come un’attività puramente “personale o domestica”

di Carlo Pikler (Responsabile Centro Studi Privacy and Legal Advice)

In base all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), il trattamento di dati personali da parte di una persona fisica nell'ambito di un'attività puramente personale o domestica non rientra nel campo di applicazione del GDPR.

Questa disposizione (esenzione domestica), secondo l'interpretazione fornita dalle Linee Guida emesse dall'E.D.P.B. (European data Protection Board) e pubblicate il 29 gennaio 2019 che sul punto si vanno ad analizzare, deve interpretarsi in modo restrittivo nel contesto della videosorveglianza.

I limiti
Quindi, come già considerato anche dalla Corte di Giustizia Europea, deve «essere interpretata come relativa solo alle attività che si svolgono nell'ambito della vita privata o familiare delle persone...». Se invece il sistema di videosorveglianza comporta la registrazione e la conservazione costante di dati personali e le telecamere vanno a inquadrare, anche parzialmente, uno spazio pubblico ed è quindi diretto verso l'esterno dell'ambiente privato della persona che tratta i dati in tal modo, non può essere considerato come un'attività puramente “personale o domestica”.

Sotto questo aspetto, le Linee Guida ci riportano anche un esempio che perfettamente calza nell'ambito condominiale: «qualcuno sta monitorando e registrando il suo giardino. La proprietà è recintata e solo il controllore stesso e la sua famiglia entrano regolarmente nel giardino. Ciò rientrerebbe nell'esenzione per le famiglie, a condizione che la videosorveglianza non si estenda anche solo parzialmente a uno spazio pubblico o a una proprietà vicina».

Cosa succede se il privato inquadra aree condominiali?
Non c'è altra via di uscita: occorrerà effettuare un'analisi dei rischi specifica.
Il motivo di questo orientamento, deriva sempre dalla necessità espressa dall'E.D.P.B. di soddisfare lo scopo di un interesse legittimo perseguito da un responsabile del trattamento o da un terzo, a meno che questo non sia superato dagli interessi o dai diritti e dalle libertà fondamentali del soggetto interessato (articolo 6, paragrafo 1, lettera f).

Altre possibilità
Principio generale è quindi sempre quello che chi ha in animo di installare un impianto deve esaminare sempre se si possono adottare misure di sicurezza alternative. Le Linee Guida ci riportano anche degli esempi di “misure alternative”, quali la recinzione della proprietà, l'installazione di pattuglie regolari del personale di sicurezza, l'utilizzo di guardiani, la fornitura di una migliore illuminazione, l'installazione di serrature di sicurezza, finestre e porte a prova di manomissione o l'applicazione di rivestimenti anti-graffiti o lamine alle pareti.

Questa valutazione vale tanto per il privato che intende estendere il raggio di azione ad aree esterne alla propria abitazione, quanto nel caso di installazione di telecamere in ambito condominiale. Entrambi devono valutare caso per caso se tali misure possono essere una soluzione ragionevole.

La valutazione
Si deve valutare anche il “dove e quando” le misure di videosorveglianza sono strettamente necessarie. Ad esempio, un sistema di sorveglianza funzionante sia di notte e al di fuori del normale orario di lavoro va a soddisfare le esigenze di prevenire eventualipericoli per la proprietà.

In alcuni casi, da valutarsi individualmente, si potrebbe valutare la necessità che il raggio di azione delle telecamere inquadri anche le immediate vicinanze dei locali. In questo contesto, secondo Le Linee Guida, andranno considerati dei mezzi fisici e tecnici ad hoc, come ad esempio il blocco o il “pixelating” di aree non rilevanti.

L’uso e la conservazione delle immagini
Altra scelta che si può compiere è se utilizzare il monitoraggio in tempo reale o registrare e poi sovrascrivere le immagini. La valutazione nella scelta dell'una o dell'altra soluzione da adottare deve basarsi sullo scopo perseguito, conformandosi al principio della minimizzazione dei dati (art. 5 par. 1, lett. c, GDPR). Se ad esempio lo scopo della videosorveglianza è la conservazione delle prove, i metodi in tempo reale non sono adatti.

Non solo, va anche considerato se il monitoraggio in tempo reale sia più intrusivo rispetto alla memorizzazione e alla cancellazione automatica delle immagini dopo 24/48 ore (ad esempio se si sta valutando un condominio, cambia l'esito dell'esame se è presente una guardiania, nel qual caso appare opportuno non apporre il monitor per evitare il rischio di avere un soggetto che lo visualizza costantemente ma registrare le immagini in una scatola nera con sovrascrizione automatica).

Importanti fattori di bilanciamento infine, possono essere le dimensioni dell'area e la quantità di soggetti sotto sorveglianza.

Il bilanciamento
Quindi ciò che emerge da questa casistica che ci evidenzia le Linee Guida, è che «il bilanciamento degli interessi è obbligatorio. I diritti e le libertà fondamentali, da un lato, e i legittimi interessi (del condominio ma anche del privato laddove si applichi il GDPR), dall'altro, devono essere valutati ed equilibrati con attenzione. Poiché la ponderazione degli interessi è obbligatoria ai sensi del regolamento, la decisione deve essere presa caso per caso» (cfr. articolo 6, paragrafo 1, lettera f).

Ragionevolmente possiamo considerare che difficilmente l'analisi dei rischi del privato che inquadri aree condominiali possa portare una decisione che non propenda per la prevalenza dei suoi interessi legittimi, a meno che non vada ad inquadrare anche aree di pubblico transito o di esclusiva proprietà dei terzi, nel qual caso la ponderazione degli interessi può ragionevolmente prendere una piega opposta salvo casi particolari, derivanti da concreti e reali accadimenti che lasciano presumibilmente intendere come la videosorveglianza sia l'unico mezzo atto a tutelarlo, stante il perpretarsi di reati subiti e il fallimento delle altre misure di sicurezza possibili.

Questo modo di interpretare la norma, deve essere utilizzato anche nel condominio, il quale anche, come evidenziato, è obbligato sempre a compiere un'analisi dei rischi ed è chiamato a svolgere un adeguato contemperamento degli interessi prima di decidere di installare un nuovo impianto o mantenerne uno già esistente.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©