Condominio

Il rumore del bar resta intollerabile anche se rispetta i limiti della legge

di Saverio Fossati e Patrizia Maciocchi

Anche se il gestore del bar “rumoroso” ha fatto degli interventi per ridurre le emissioni sonore e riportarle nell’ambito dei limiti dettati dalla legge 447/95 e relativi decreti attuativi, resta il divieto ad usare gli spazi esterni a partire dalla mezzanotte. E soprattutto il principio della «normale tollerabilità» può prescindere dal rispetto dei limiti previsti dalla «normativa rilevante in materia».

Per la Cassazione, infatti, (sentenza 2757/2020) anche se le emissioni acustiche rientrano nei limiti normativi, possono comunque risultare intollerabili per le proprietà vicine.

Ordinanza cautelare con interventi obbligatori
La suprema Corte ha così respinto il ricorso della società immobiliare proprietaria del locale, destinataria di un’ordinanza cautelare con la quale veniva condannata ad eseguire una serie di interventi per ridurre i rumori molesti segnalati da un vicino.

A integrazione degli adempimenti c'era anche l'obbligo di interdire agli avventori del bar l'accesso ad una pergola all'aperto, a partire dalle 24. Una previsione che, ad avviso del ricorrente, doveva venire meno dopo che lui aveva fatto tutti i lavori richiesti per limitare i rumori e riportarli al di sotto della soglia limite. Ma così non è. La suprema Corte precisa che il fatto che non sia certamente consentito sforare i i limiti di accessibilità, fissati dalla normativa in materia, non rende lecite le immissioni.

Cos’è la «tollerabilità»
Il giudizio sulla loro tollerabilità va, infatti, formulato in base ai principi dettati dall’articolo 844 del Codice civile, che sul tema, fa riferimento alla condizione dei luoghi e alla possibilità, per l’autorità giudiziaria di bilanciare esigenze di produzione e diritti derivanti dalla proprietà, tenendo anche conto della priorità di un determinato uso.

La Cassazione precisa che «se le immissioni acustiche superano, per la loro particolare intensità e capacità diffusiva, la soglia di accettabilità prevista dalla normativa a tutela di interessi della collettività, a maggior ragione le stesse, ove si risolvano in immissioni nell’ambito della proprietà del vicino, devono per ciò solo considerarsi intollerabili ai sensi dell’articolo 844 del Codice civile e, pertanto illecite, anche sotto il profilo civilistico».

In sostanza, quelli dettati dalla legge 447/95 sono sicuramente i limiti “massimi” per la tollerabilità ma non esiste tecnicamente un unico limite “minimo”.

La norma del 2019 e la discrezionalità del giudice
Le precisazioni della Cassazione sono particolarmente importanti perché, dal 1° gennaio 2019, è entrato in vigore il comma 746 della legge di Bilancio 2019 (145/2018), che rende esplicito il riferimento alla legge 447/95 e ai suoi decreti attuativi (cioè appunto i limiti della «normativa rilevante in materia».

Questo riferimento, che in generale risultava più vantaggioso per le fonti di rumore, secondo gli orientamenti della Giurisprudenza (si veda anche la sentenza della Cassazione 6906/2019 ) che la sen tenza 2757/2020 consolida definitivamente, deve essere «fatto salvo» nell’accertare la normale tollerabilità.

Lasciando comunque ai giudici il compito di decidere se un determinato rumore, come del resto le altre immissioni moleste (fumi, odori, polveri, eccetera) indicate nell’articolo 844 del Codice civile, rappresenti una fonte di disturbo intollerabile per chi lo ascolta proprio quando possiede determinate caratteristiche di ampiezza, frequenza, continuità, impulsività.

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