Condominio

Il condominio non può agire per gli eventuali danni prodotti dagli ospiti di un B&B

Solo i singoli condomini possono richiedere il risarcimento

di Giovanni Iaria

È sempre più frequente che i proprietari di appartamenti siti all'interno degli edifici condominiali decidano di destinarli a B&B. Nel caso in cui dall'appartamento in questione provengano rumori che disturbano la quiete dei condòmini, può il condominio agire in giudizio nei confronti del proprietario del bed and breakfast per farli cessare e chiedere il risarcimento dei danni? Sulla questione si è pronunciato, di recente , il Tribunale di Roma con la sentenza n. 248/2020, pubblicata l'8 gennaio 2020, fornendo risposta negativa.

Il caso concreto
La vicenda nasce dal giudizio promosso da un condominio nei confronti del proprietario di un appartamento sito all'interno dell'edificio condominiale, che era stato adibito a bed and breakfast, chiedendo al Giudice di Pace che venisse accertata la violazione da parte del convenuto del regolamento di condominio, dell'articolo 844 del Codice civile e venissero inibiti allo stesso tutti i comportamenti illeciti e comunque contrari alla moralità, alla decenza e al buon nome del condominio tenuti dai suoi ospiti, con conseguente condanna al risarcimento dei danni subiti dall'ente condominiale.

Nel costituirsi in giudizio, il proprietario del B&B si opponeva alla richiesta del condominio, negando l'asserita violazione del regolamento condominiale e dell'articolo 844 del codice civile dedotta dal condominio, eccependo il difetto di legittimazione attiva di quest'ultimo relativamente alla richiesta di risarcimento dei danni da immissioni patiti dai condòmini.

La domanda veniva accolta dal Giudice di Pace, mentre il Tribunale chiamato a pronunciarsi sull'appello promosso dal proprietario avverso la decisione di primo grado, lo ha accolto, e dichiarando il difetto di legittimazione attiva del condominio in relazione alla violazione dell'articolo 844 del codice civile, ha osservato che l'azione prevista dal suddetto articolo «è un'azione di natura reale poiché funzionale ad impedire turbative o molestie di fatto, esperibili dal proprietario di un fondo nei confronti del proprietario del fondo confinante».

Possono agire solo i singoli condomini
Pertanto, ha concluso il Tribunale capitolino, la legittimazione attiva a promuovere l'azione di risarcimento del danno per la pretesa violazione dell'articolo 844 del codice civile, spetta ai singoli condòmini che si ritengono danneggiati dai rumori provocati da altri condòmini o da loro ospiti e non al condominio che, essendo un ente immateriale, non è titolare di alcun diritto alla salute tutelato dal nostro ordinamento né è, comunque, titolare di diritti reali sull'immobile.

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