Condominio

Acqua, magistrati in ordine sparso sui contabilizzatori di consumo

di Lodovico Luzzini

Pubblichiamo la lettera molto circostanziata che un abbonato ha inviato al ministro della Giustizia sulla questione della contabilizzazione dell’acqua in base al consumo reale

Egregio Signor Ministro della Giustizia
On. Alfonso Bonafede


Quale semplice cittadino, mi rivolgo a Lei per segnalare e ricevere lumi.
Non sarò certo io a rilevare o rivelare quelle che, a detta di molti, sono le complessità e difficoltà delle leggi e conseguenti applicazioni (è forse un caso se gli avvocati richiesti di indicare le probabilità di successo di una lite, nella migliore delle ipotesi, rispondano 50/50?). Mi basti citare un articolo di un “certo” Indro Montanelli, dal titolo emblematico “I mandarini delle Leggi”, apparso sul Corriere della sera il 13 agosto 1997.

Il “caso” che vorrei sottoporLe e ricevere lumi, riguarda l'acqua potabile.

Tutti ne declamano la insostituibilità e la preziosità eppure coloro che - vivendo in comunità, es. condominio (Cass. 17557/2014 afferma: «le spese relative al consumo di acqua individuale devono essere ripartite tra i condòmini in base all'effettivo consumo») - volessero applicare quanto prevede l'articolo 146 del Dlgs 152/2006 che prescrive il ricorso ai contatori a discarica come «norme e misure volte a razionalizzare i consumi e eliminare gli sprechi», richiamando, inoltre, il Dpcm del 4 Marzo 1996 e la legge 36/1994 (la quale prevedeva all'articolo 5, comma 1, che «il risparmio della risorsa idrica è conseguito, in particolare, mediante la progressiva estensione delle seguenti misure: (...) c) installazione di contatori in ogni singola unità abitativa»), e dovessero ricorrere alla Magistratura per veder riconosciuto il “diritto” di pagare in base all'effettivo consumo, si troverebbero, a seconda dei Tribunali - riconosciuto o respinto - tale diritto.

Ci sono Tribunali che tramite sentenza affermano che la ripartizione a contatore è attualmente imposta dalle norme vigenti (legge 36/94 e Dpcm 4 marzo 1996 in attuazione della Direttiva Comunitaria 75/33). […] «l'installazione del contatore, con il conseguente addebito dei costi in base ai consumi effettivi registrati […], non solo è del tutto legittima (chiunque abbia provveduto all'installazione stessa), ma addirittura doverosa alla luce della normativa vigente e, pertanto, non era neppure necessaria alcuna preventiva delibera condominiale autorizzativa dell'installazione medesima» (trib. Milano, 1280/2018).

Altri ritengono infondata e da respingere tale richiesta perché “al fine di adottare il criterio proposto […] non rileva che quest'ultimo abbia fatto installare un contatore idoneo a rilevare i consumi relativi alla sua unità immobiliare, bensì l'adozione di tale criterio con decisione assembleare e previo posizionamento di contatori in tutti gli appartamenti di cui si compone il Condominio” (trib. Monza, 996/16).

Non ho competenze e/o titoli per proporre soluzioni: per questo chiedo “aiuto” a Lei.
In attesa di riscontro, ringraziandoLa anticipatamente per la cortesia che vorrà usarmi nel rispondermi, porgo distinti saluti

Lodovico Luzzini

PS. Forse (?!?), sarebbe opportuno che anche ai Magistrati venga richiesta la specializzazione e l'aggiornamento sui vari temi che si accingono a giudicare, in modo da avere uniformità di giudizio.

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