Condominio

Impianto elettrico da sostituire: requisiti dell’impresa e certificazione

Si tratta di un intervento straordinario

di Anna Nicola

All'interno di un edificio condominiale si possono avere due tipologie di impianti elettrici, quello comune a tutti i condomini e quello di proprietà di un solo soggetto.
Secondo il disposto dell'articolo 1117 numero 3 Codice civile, vige una presunzione di comunione degli impianti in quanto sono comuni «fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza».La normativa civilistica deve essere integrata con quella tecnica, prettamente il Decreto ministeriale n. 37/08 sulla cui base vengono dettati specifici requisiti il cui possesso è da attestare con determinate certificazioni. Senza dimentica che Arera contribuisce al rinnovo dei contatori.

La sostituzione totale dell’impianto e le maggioranze
Spesso la fattispecie viene in considerazione quando l'impianto è vetusto e pertanto deve essere integralmente sostituito. Poiché si tratta di intervento straordinario, occorre che la decisione assembleare rispetti l'articolo 1136 quarto comma Codice civile, cioè il voto sia espresso dalla maggioranza dei presenti e da almeno la metà del valore dell'edificio.

L’impresa che effettua i lavori
Chi svolge l'intervento deve essere un'impresa abilitata ed iscritta in un apposito registro gestito dalla camera di commercio, che ne accerta il possesso dei requisiti. L'opera deve avere alla base un progetto realizzato da un tecnico competente di cui deve seguire i dettami . Trattandosi di interventi conservativi delle parti comuni, per la ripartizione della spesa si segue il disposto del primo comma dell'art. 1123 Codice civile sulla cui base l'onere economico è in capo a tutti i condomini sulla base dei millesimi di proprietà, salvo che si tratti di condominio parziale per il quale vige il terzo comma del medesimo disposto normativo. In ogni caso la pretesa di sicurezza degli impianti comuni non può estendersi alle parti private.

La dichiarazione di conformità
Terminato il lavoro «previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 6. Di questa dichiarazione fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto di cui all'articolo 5». (articolo 7, primo comma, Decreto ministeriale 37/08) Il pagamento dell'opera non è condizione per il rilascio della certificazione. Non si tratta di obbligazioni corrispettive che possono essere rifiutate a fronte del mancato adempimento dell'altro.

La mancata certificazione
Ci si chiede quali siano le conseguenze della mancata certificazione per un impianto a norma. A questo quesito risponde il sesto comma dell'articolo 7 Decreto ministeriale n. 37/08 il cui tenore dispone che se la dichiarazione di conformità non è stata prodotta o non è più reperibile «questo atto è sostituito - per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto - da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell'articolo 5, comma 2, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata di cui all'articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione».

Il costo della dichiarazione di rispondenza incombe sui condòmini, salvo il caso in cui la stessa si rendesse necessaria per mancata produzione da parte dell'impresa. In tal caso, previa anticipazione verso il professionista, il condominio potrebbe rivalersi sulla ditta esecutrice dei lavori. L'illecito e la sanzione sussistono ugualmente e non perdono efficacia per il conseguimento di una dichiarazione di rispondenza successiva

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