Condominio

I MERCOLEDÌ DELLA PRIVACY: nuove Linee Guida Ue sulla videosorveglianza - 1

Con la pubblicazione avvenuta il 29 gennaio 2019 ora è obbligatoria l’analisi dei rischi caso per caso

di Carlo Pikler (Responsabile del Centro Studi Privacy and Legal Advice)


Cambiano le regole sulla videosorveglianza, un tema che interessa da vicino il mndo condominiale: diventa obbligatoria l'analisi dei rischi caso per caso. Ma effettuiamo una prima disamina del provvedimento emesso dal Gruppo di Studio Europeo (Edpb).

Il condominio che intende procedere all'installazione dell'impianto di videosorveglianza deve effettuare la valutazione circa il contemperamento degli interessi tra le finalità del trattamento e gli interessi dei soggetti interessati.

La valutazione
La valutazione deve tenere conto del principio di proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione delle telecamere fisse, nonché valutare l'opportunità dell'installazione anche nelle varie fasi successive del trattamento, posto che questo deve essere sempre pertinente e non eccedente rispetto alle finalità perseguite (già nel provv. Garante 08.04.10).

La valutazione va effettuata anche seguendo il principio di necessità secondo il quale la ripresa non deve avere eccessi (e quindi sono vietate le riprese delle aree esterne al condominio di pubblico transito), perché si va a condizionare il comportamento del cittadino, anche laddove si tratti di impianto finto o non attivo (in quest'ultimo caso è illegittima direttamente l'installazione).

Telecamere già installate
E se il condominio ha già installato l'impianto di videosorveglianza? Dalla lettura delle Linee Guida nulla lascia intendere che in questi casi non si deve procedere ad effettuare l'analisi dei rischi per “regolarizzare il condominio”. Quindi, questa nuova attività riguarda tutti i condomini che hanno l'impianto già in essere oltre a quelli che vorranno procedere a nuova installazione.

Dove non si applicano le linee guida
Occorre tener presente che la normativa sul trattamento dei dati personali non può considerarsi applicabile laddove si proceda a:
A) installare telecamere finte (o comunque che non registrano).
B) installare un impianto con una risoluzione talmente bassa da non potersi distinguere alcun dato personale.

In questi casi, non solo non si rientrerà nell'ambito del Gdpr, ma l'installazione sarebbe illegittima in quanto si condiziona il comportamento dell'interessato senza che possa configurasi un trattamento del dato che possa giustificare il condizionamento sull'individuo.

Il lavoro dell’amministratore
L'amministratore quindi deve valutare che i legittimi interessi che sono a fondamento dell'installazione e ne costituiscono la base giuridica per il trattamento, prevalgano sugli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato (art. 6, co. 1, lett. f, GDPR), ciò anche tenuto conto delle ragionevoli aspettative nutrite dall'interessato laddove possa ragionevolmente attendersi che abbia luogo un trattamento a tal fine (ad esempio laddove si vada ad installare in un condominio sito in una zona ad alto tasso di criminalità).

Cos’è il «legittimo interesse»
Il legittimo interesse deve consistere in un interesse reale (non ipotetico) e attuale (non potenziale):
A) continui reati a danno della proprietà nel quartiere (furti, atti di vandalismo ecc) e che tale situazione si è verificata anche nel condominio in questione (sul punto, si ricorda che «l'installazione di impianti di videosorveglianza è illegittima ove avvenga in luoghi non soggetti a concreti pericoli per i quali non esistono effettive esigenze di controllo» (già Cass. Civ. n. 71 del 03.01.13);
B) fallimento delle altre misure di sicurezza meno invasive (es: cancello blindato, guardiania).

Altro passaggio fondamentale è che la tecnologia applicata alle telecamere che si intendono installare non sia estremamente invasiva dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati in quanto non effettua né il riconoscimento facciale né la rilevazione della voce.

Le finalità che si possono perseguire per rendere possibile l'installazione delle telecamere sono quelle relative ad aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo e deturpazione del patrimonio (non può indicarsi quindi genericamente “tutela del patrimonio comune” o “rischio di reati” o “sicurezza”).

La quantità di telecamere
Sarà anche importante valutare quante telecamere si intende installare (è consigliabile non andare oltre ad una per ogni accesso al condominio oltre ad una prima dell'accesso di ogni singola palazzina/scala del condominio).

I dati raccolti
Le immagini possono conservarsi per 24/72 ore massimo in considerazione della cadenza in giorni festivi, in ipotesi eccezionali si può arrivare fino ad un massimo di 7 giorni per presenza di banche, gioiellerie o valori ed è prevista, per motivi di sicurezza, la sovrascrizione automatica delle immagini. Se vi è un dipendente non si possono mai superare le 24/48 ore.

I dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza devono essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza (fisiche e analogiche), riducendo al minimo i rischi di distruzione, perdita anche accidentale, accesso non autorizzato, trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, e ciò anche in relazione alla trasmissione delle immagini.

Chi può visionare le immagini
Le immagini possono essere visibili e visionabili solo da un numero strettamente limitato di soggetti (oltre al titolare stesso), solo laddove siano stati previamente nominati per iscritto come responsabili o come addetti. Chi è autorizzato ad accedere deve essere in possesso di credenziali di autenticazione (log di accesso), da conservare non oltre 6 mesi, che gli permetta di effettuare unicamente le operazioni di propria competenza.

Conseguentemente devono adottarsi specifiche misure tecniche e organizzative che consentono al titolare di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini o controlla i sistemi di ripresa e, se si utilizzano apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche, questi devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all'art. 615-ter c.p.

I soggetti preposti alle operazioni di manutenzione possono accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini.

Le richieste delle autorità
Per quanto riguarda le acquisizioni delle immagini, queste possono essere richieste dalle autorità preposte in caso di reati, dietro precisa richiesta e anche nell'ambito dei poteri di investigazione attribuiti al difensore (ai sensi dell'art. 327-bis c.p.p.), anche prima dell'instaurazione del procedimento giudiziale, dietro produzione di circostanziata richiesta, accompagnata dal relativo mandato difensivo (provv. Garante n. 512 del 19/12/2018 pubbl. in G.U. n. 12 del 15/01/2019, doc-web 9069653).

In caso di comunicazione delle riprese alle compagnie di assicurazione dovranno essere oscurate le immagini delle persone non coinvolte e, in caso di richiesta di accesso delle immagini da parte di un condòmino, potranno essere visionabili le immagini solo laddove la richiesta sia relativa alla finalità prevista per l'installazione.

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