Condominio

Il compenso spetta anche con l’accettazione tacita dell’incarico di amministratore

In tal caso vanno liquidate all’amministratore uscente i compensi pattuiti

di Va. S.

Accettazione espressa o accettazione tacita? Un dubbio nell'iter formativo del contratto tra Amministratore e Condominio. Il Tribunale di Udine ha formulato una risposta con la sentenza n°1015 del 2019.

Il caso concreto
Il fatto ha origine con l'atto di citazione con il quale un condominio si opponeva al decreto ingiuntivo richiesto dall'amministratore per il pagamento della somma di euro 8.369,50 oltre interessi legali, specificando che la società nominata amministratrice dall'assemblea condominiale nel maggio del 2014 non avrebbe comunicato l'accettazione dell'incarico.

A seguito di una presunta mala gestione inerente il recupero dei crediti condominiali e compensi fatturati per importi esorbitanti rispetto alle attività svolte, il condominio, circa un anno dopo, ritenendo nulla la nomina per mancata accettazione, revocava l'incarico alla società nominando un nuovo amministratore.

L’approvazione dei bilanci come accettazione
La società, contestando quanto dedotto dal condominio, evidenziava che la sua nomina era stata accettata dall'assemblea condominiale la quale, al termine di ogni esercizio annuale,aveva sempre approvato i bilanci consuntivi e preventivi.

Ragion per cui riteneva senza una giusta causa la revoca dal mandato. Non solo, ma anche il nuovo amministratore, ricevuta la contabilità, non aveva sollevato alcun rilievo sulla gestione precedente, la quale si era vista riconosciuta annualmente anche l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta.

Due le modalità di accettazione
Rigettando, in merito alla nullità della nomina, la tesi del condominio che riteneva non consentito il perfezionamento del contratto di mandato con l'amministratore e la conseguente illegittimità del compenso richiesto, il Tribunale di Udine ha chiarito che, in questi casi, sono plausibili due diverse modalità di accettazione: quella tacita e quella espressa.

La prima si perfeziona con fatti concludenti e costituisce la prassi ormai consolidata nella materia condominiale, la seconda vedrebbe perfezionato il contratto solo nell'ipotesi in cui l'accettazione dell'amministratore giunga al condominio per iscritto.

I dubbi da sciogliere
Una scelta che pone però delle domande di non facile soluzione come definire il destinatario, l'indirizzo ed il luogo dove inviare la comunicazione. Nella maggior parte dei casi è l'amministratore ad avanzare al Condominio la proposta di stipulazione del contratto di mandato e, in tale occasione, indica anche la misura del compenso che propone di fissare.

Sebbene in questo caso non sia individuabile un atto definibile quale “accettazione” dell'incarico, il contratto di mandato si deve ritenere concluso. Idem per l'ipotesi di rinnovo della nomina dell'amministratore che può verificarsi in maniera opposta, ovvero è il condominio che avanza la proposta all'amministratore.

Accettazione tacita: esempi
Deve, perciò, escludersi un'interpretazione restrittiva che preveda, quale unica forma di accettazione quella espressa. Sulla nullità di tale nomina, il Tribunale di Udine ha condiviso quanto, in precedenza, espresso dal Tribunale di Palermo che escludeva che la nullità potesse essere la sanzione per le violazioni di cui al comma 2 dell'art. 1129 C/D Codice civile, dove si spiega che le informazioni devono essere inserite in una comunicazione dell'amministratore.

Dalla sua omissione può discendere al massimo una responsabilità dell'organo amministrativo, qualora rifiuti di ricevere i condòmini in un giorno predeterminato. Avendo la maggioranza dei condòmini provveduto a rinnovare all'assemblea la nomina della società quale amministratore di condominio sulla base della proposta da quest'ultimo avanzata, si deve, perciò, ritenere concluso il contratto di mandato.

In sintonia con quanto stabilito dal comma 14 dell'articolo 1129 Codice civile, la società aveva, all'atto dell'accettazione della nomina e del rinnovo, specificato l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta, portandolo a conoscenza dell'assemblea condominiale, escludendo, quindi, la nullità della nomina stessa.

Il Tribunale ha precisato che nel caso in cui l'assemblea revochi l'incarico all'amministratore, a quest'ultimo non è dovuto l'intero compenso stabilito ma la minor somma liquidata tenendo conto del tempo in cui ha effettivamente eseguito il mandato.

Non esiste un tariffario
Con riferimento all'assenza del tariffario, i Giudici hanno evidenziato che questa fattura è anteriore all'assemblea del 21 maggio 2014, ovvero la prima tenutasi dopo l'entrata in vigore della riforma del 2012 che impose l'obbligo per l'amministratore di indicare specificatamente ed analiticamente i propri compensi.

Il Tribunale ha giudicato infondata la domanda riconvenzionale con la quale il Condominio chiedeva la restituzione della somma di euro 671,20, ritenuta erroneamente corrisposta alla società prima della notifica del decreto ingiuntivo, non avendo provato l'errore in cui sarebbe incorso nel corrispondere la suddetta somma.

Il Tribunale ha, perciò, rigettato l'opposizione revocando il decreto ingiuntivo n. 54/2016 e condannando il condominio a corrispondere alla Società euro 6.668,17 oltre agli interessi legali, alla rifusione delle spese di lite, anche quelle per il decreto ingiuntivo.

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