Condominio

Il sindaco deve ordinare la rimozione dell’amianto abbandonato vicino alle case

Giulio Benedetti

di Giulio Benedetti

Provoca allarme negli edifici vicini la presenza in ambito urbano di depositi incontrollati di materiale abbandonato contenente amianto. L'art. 255 del dlgs n. 152/2006 sanziona in via amministrativa l'abbandono di rifiuti pericolosi e l'art. 1 della legge n. 257/1992 vieta l'estrazione, l'importazione, la commercializzazione e la produzione di amianto o di prodotti contenenti amianto.

Il ruolo del sindaco
In questo contesto il Sindaco , informato della presenza di rifiuti pericolosi abbandonati deve ingiungere , con ordinanza, al soggetto titolare degli stessi la immediata rimozione e la bonifica dell'area. Questa è la conclusione della Corte di Cassazione (sentenza n. 1657/2020) che ha rigettato il ricorso di un sindaco avverso la sentenza che lo aveva condannato per il reato di omissione di atti di ufficio (articolo 328, primo comma, Codice penale).

In realtà il ricorrente , nonostante gli fossero pervenute reiterate denunce di abbandono di lastre di eternit , contenenti amianto, all'interno di un'area privata, aveva omesso di assumere qualsiasi iniziativa atta ad imporre lo smaltimento al soggetto che da anni vi depositava detti rifiuti , accatastati alla rinfusa ed all'aperto su di un terreno. Invece il sindaco che subentrava al precedente immediatamente aveva emesso un'ordinanza urgente che , tempestivamente ottemperata dall'obbligato, determinava la cessazione del pericolo di contaminazione delle aree territoriali limitrofe.

Omesso intervento nonostante numerosi solleciti
La Corte di Cassazione rilevava che la presenza , prolungata per quattro anni, dei rifiuti era stata segnalata al primo cittadino dal Corpo forestale dello Stato e che gli erano anzi pervenuti ben sei inviti formali , da parte di organi pubblici e da privati cittadini, che erano rimasti però tutti senza effetto. La situazione veniva risolta dall'intervento del sindaco successivo che , appena insediato, emanava l'ordinanza urgente ottemperata dall'interessato , che provvedeva allo smaltimento dei rifiuti.

La decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione ha ritenuto, sulla base della sua giurisprudenza , che il ricorrente ha commesso il reato di omissione di atti di ufficio poiché, in qualità di sindaco, ha omesso di adottare atti del suo ufficio in una situazione potenzialmente pregiudizievol e per l'igiene e la salute pubblica. Il reato si è verificato, poiché il ricorrente, mediante una persistente inerzia omissiva , ha rifiutato di intervenire a fronte di formali sollecitazioni.
La Corte ha osservato che il reato istantaneo di rifiuto, implicito od esplicito, di un atto dell'ufficio, imposto dalle ragioni indicate dalla legge ( giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico, igiene e sanità) può manifestarsi come un reato continuato quando , a fronte di formali sollecitazioni ad agire rivolti al pubblico ufficiale, rimaste senza esito , la situazione potenzialmente pericolosa continui ad esplicare i suoi effetti negativi e l'adozione dell'atto dovuto sia idoneo a farla cessare.

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