Condominio

Si può effettuare senza consenso la modifica del muro perimentrale

Sempre che non si arrechino danni agli altri condomini

di Anna Nicola


I muri perimetrali sono parti comuni di un edificio condominiale: delimitano gli spazi in essi compresi. Il Tar di Potenza (Basilicata) del 30 luglio 2019, n.696 ha affermato il seguente principio: «Il condomino può apportare al muro perimetrale, senza bisogno del consenso degli altri partecipanti alla comunione, tutte le modificazioni che consentano di trarre dal bene comune una particolare utilità aggiuntiva rispetto a quella goduta dagli altri condomini, ivi compreso l'inserimento nel muro di elementi ad esso estranei e posti al servizio esclusivo della sua porzione, purché non impedisca agli altri condomini l' uso del muro comune e non ne alteri la normale destinazione con interventi di eccessiva vastità; corrispondentemente il singolo condomino ha titolo, anche se il condominio non abbia dato o abbia negato il proprio consenso ad ottenere la concessione edilizia per un'opera a servizio della sua abitazione e sita sul muro perimetrale comune che si attenga ai limiti suddetti».

Non necessario il consenso per apportare modifiche
Occorre ricordare che si è in ambito di diritto amministrativo e non solo di diritto privato e che è tacito il non necessario consenso per apportare modifiche al detto muro anche se viene parzialmente demolito per la trasformazione di una finestra, fermi restando i limiti già richiamati : «la parziale demolizione della parete esterna, di proprietà condominiale, dell'immobile, di proprietà del controinteressato, mediante la trasformazione della finestra , con affaccio sulla gradinata di Via (.........), in porta di accesso al progettato piano sopraelevato, non doveva essere autorizzata dagli altri due condomini, tenuto conto del pacifico orientamento giurisprudenziale, ai sensi del quale il condomino può apportare al muro perimetrale, senza bisogno del consenso degli altri partecipanti alla comunione, tutte le modificazioni che consentano di trarre dal bene comune una particolare utilità aggiuntiva al servizio esclusivo della sua porzione, che non ne impedisca l'utilizzo da parte degli altri condomini ( TAR Lecce Sez. I Sentenza n. 1445 del 10.10.2018) e/o che il singolo condomino può realizzare opere edilizie sulle parti comuni dell'edificio pertinenziali alla sua abitazione, senza che gli altri condomini possano opporsi (TAR Liguria Sezione I Sentenza n. 566 del 25.6.2018)».

Rafforzato il diritto individuale all’uso delle cose comuni
Come osservato da altra autorità giudiziaria «Tra gli elementi qualificanti della riforma introdotta con la legge 11 dicembre 2012, n. 220 vi è anche il rafforzamento del diritto individuale all'uso delle cose comuni, fermi i limiti di cui all'aricolo 1102 Codice civile.

Con questa riforma, in particolare, sono stati ricompresi tra le parti comuni i pilastri e le travi portanti e, in mancanza di titolo contrario, i muri maestri devono ritenersi comuni per tutta la loro estensione, dalle fondamenta alla copertura dell'edificio. Conseguentemente, trattandosi di un bene comune, si riconosce al singolo condomino la facoltà di utilizzare il muro perimetrale per esigenze personali e per le proprie utilità» (TAR Campania 14 marzo 2018).

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