Condominio

Decreto ingiuntivo emesso senza un «piano di riparto spese» definitivo

È consentito al giudice esaminare solo l’idoneità formale del verbale che documenta la delibera per verificare l'esistenza del credito

di Rosario Dolce

Per il decreto ingiuntivo, in tema di recupero degli oneri condominiali, basta la delibera che approva la spesa, indipendentemente da quella, eventuale e conseguenziale, che approva il piano di riparto di cui all'articolo 63 delle disposizioni di attuazione al Codice civile (Tribunale di Roma n. 324, 8 gennaio 2020) . Una sentenza che si colloca in una situazione ancora poco consolidata, tanto che altri giudici la pensano diversamente .

La quota millesimale
Il criterio di identificazione della quota di partecipazione al condominio, data dal rapporto tra valore della proprietà singola e valore dell'edificio, esiste prima ed indipendentemente dalla formazione della tabella millesimali e consente di valutare, anche a posteriori ed in giudizio, se le deliberazioni sono state raggiunte nel rispetto della legge.

L'efficace contestazione
Il condòmino che ritenga che la ripartizione della spesa contrasti con il criterio della proporzione fra quota di spesa e quota di proprietà esclusiva è tenuto, a monte, ad impugnare la delibera o, laddove intenda contestare il criterio risultante dalle tabelle deve impugnare la delibera di approvazione delle stesse.

Il riparto automatico
Ora, quando le tabelle vi siano (anche se consuetudinarie) l'amministratore vi si deve attenere, avendo i criteri di riparto natura dichiarativa e non costituiva di diritti, donde le operazioni di riparto integrano una mera operazioni matematica che ben può essere fatta dall'amministratore quale organo esecutivo dell'organizzazione anche successivamente alla delibera di spesa. Pertanto, per agire in giudizio non occorre depositare un verbale contenente una delibera diversa da quella di approvazione della spesa in sé (in punto, si veda la Corte di Cassazione, sentenza 4672/2017).

Limiti al sindacato del giudice
Infine, il giudice capitolino precisa che può formare oggetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo solo l'accertamento esterno in ordine alla perdurante efficacia della delibera. Non è consentito, invece, accertare la validità intrinseca della delibera, che può essere fatta valere, come detto, solo mediante il rimedio di cui all'articolo 1137 del Codice civile.

In altri termini, in sede di accertamento di un credito portato da una delibera assunta ai sensi dell'articolo 1136 codice civile (quindi in sede diversa dal giudizio di impugnazione di cui sopra), è consentito al giudice esaminare solo l'idoneità formale del verbale che documenta la delibera (che costituisce idoneo titolo anche in sede di opposizione) per verificarne l'esistenza ovvero per accertare l'idoneità sostanziale della pretesa azionata con riferimento alla documentazione posta a sostegno dell'ingiunzione

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