Condominio

Appalti, rischio di responsabilità solidale anche per i lavori prima del 2012

Il committente condominio può essere chiamato in causa per il Tfr dei dipendenti dell’appaltatore anche prima del 2012

di Paola Rossi

La responsabilità solidale del committente di un appalto per il pagamento del trattamento di fine rapporto dei dipendenti dell'appaltatore non decorre solo dall'esplicita previsione della legge 35/2012.

Già a partire dalla Riforma Biagi, che nel 2003 ha previsto tale forma solidarietà in materia di appalti, non vi era quindi alcun impedimento a chiedere la corresponsione del Tfr al committente, anche direttamente se non vi aveva provvisto l'appaltatore.

Come ha chiarito, infatti, la sesta sezione civile della Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 1444/2020, va confermato e dato seguito all'orientamento giurisprudenziale di legittimità, che partendo dalla sua natura di “retribuzione differita” ha affermato che il Tfr è da sempre stato ricompreso nell'espressione “trattamenti retributivi” utilizzata al comma 2 dell'articolo 29 del Dlgs 276/2003, che indicava appunto gli ambiti della solidarietà tra appaltatore e committente. Va ricordato che la stessa Cassazione, in una sentenza espressamente dedicata al condominio, aveva escluso questa solidarietà.

La norma del Dlgs 276/2003 è stata innovata nel 2012 dal “Semplifica Italia” con l'aggiunta esplicita del trattamento di fine rapporto tra le voci retributive che ricadono sotto l'ombrello della solidarietà tra i due soggetti del contratto di appalto.

Il caso
Nel caso specifico viene affermata la responsabilità solidale del committente e l'erogazione - a favore della dipendente di una ditta di pulizie - del trattamento di fine rapporto maturato in base al rapporto di lavoro svolto nell'ambito dell'esecuzione dell'appalto tra il 2002 e il 2009. Quindi prima della legge 35/2012.

Invece, i giudici di entrambi i gradi di merito in base a tale circostanza temporale avevano, prima giustamente affermato l'applicazione della previgente formulazione, ma avevano poi sbagliato nel ritenere che la vecchia versione della norma escludesse - non citandolo espressamente - il Tfr dalle voci retributive oggetto della solidarietà tra appaltatore e committente: una visione “restrittiva” e legata all'idea che fosse innovativa nella sostanza l'esplicita indicazione del Tfr da parte della nuova norma, mentre, come dice la Cassazione in base alla corretta interpretazione giuridica del Tfr, si doveva giungere a ricomprenderlo nella previsione del Dlgs 276/2003.

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