Condominio

Vendita di bene difettoso, no riparazione estetica ma integrale sostituzione

di Giampaolo Piagnerelli

Nella vendita di beni il risarcimento non deve limitarsi alla riparazione del bene solo da un punto di vista estetico, ma deve consistere nel ripristino del medesimo come se il difetto fosse stato inesistente.

La vicenda
Lo chiarisce la Cassazione con la sentenza n. 1082/2020 . Alla base del principio la vendita e installazione di un tetto di legno a cassettoni che poco dopo la messa in posa ha cominciate ad avere delle fessure. I giudici di merito si erano pronunciati per la riparazione solo estetica del danno senza però risolverlo a fondo.

La Cassazione, invece, richiamando una giurisprudenza condivisa ha chiarito che il risarcimento del danno ha lo scopo di porre il compratore in una posizione economicamente equivalente non a quella in cui si sarebbe trovato se non avesse concluso il contratto o se l'avesse concluso a un prezzo inferiore, ma a quella in cui si sarebbe trovato se la cosa fosse stata immune da vizi.

Quindi - prosegue la Cassazione - in tema di responsabilità civile, la domanda con la quale un soggetto chieda il risarcimento dei danni a lui cagionati da un certo comportamento del convenuto, senza ulteriori specificazioni, si riferisce a tutte le possibili voci di un danno originate da quella condotta.

In definitiva, pertanto, la domanda di risarcimento di danni salva espressa specificazione deve ritenersi comprensiva di tutti i danni. La sentenza dei giudici di merito è oggetto di censura laddove ha affermato, in contrasto, con quanto accertato dal consulente tecnico e senza dare alcuna motivazione del dissenso, che i danni consistevano nel costo dell'intervento eseguibile per eliminare le fessure.

La consulenza tecnica
Al contrario – affermano i giudici – il consulente tecnico aveva perentoriamente riconosciuto che il solo intervento possibile per la risoluzione della problematica consisteva nello smantellamento del tetto e ripristino del medesimo. E quest'ultima richiesta è stata accolta dai Supremi giudici a tutto favore dell'acquirente.

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