Condominio

Il condominio non è responsabile per il fatto del terzo

La ditta che aveva installato pannelli in un ufficio aveva causato una perdita da un calorifero posto in un locale condominiale

di Eugenia Parisi

La responsabilità del custode ex articolo 2051 del Codice Civile è esclusa in presenza del cosiddetto “caso fortuito”, che può essere rappresentato, senza dubbio, anche dall'azione di un terzo estraneo al condominio: il costante orientamento giurisprudenziale è infatti univoco nell'elisione della responsabilità del custode, quando la condotta del terzo – estranea del tutto alla sfera del custode stesso – è di per sé idonea a provocare il danno, a prescindere dall'uso della cosa in custodia (per tutte, si segnala l'Ordinanza della Cassazione Civile, Sezioni 6-3, n. 26533 del 9 novembre 2017).

A ribadirlo è stata di recente anche l a Corte d'Appello di Milano che, con sentenza n. 123 pubblicata il 14 gennaio 2020 , ha rigettato l'appello proposto da una società condomina che aveva asserito - soccombente in primo grado - di avere subito dei danni a dei propri pannelli fonoassorbenti, bagnati e ammalorati da una perdita di acqua proveniente da un calorifero posto in un locale condominiale.

La vicenda nasceva dal fatto che gli operai addetti all'installazione di detti pannelli negli uffici della parte lesa, li avessero appoggiati momentaneamente contro il calorifero del locale comune e che la conseguente forte pressione sul sifone - dal peso complessivo di 451 kg - avesse provocato l'allentamento del dado/valvola a servizio del corpo radiante, con conseguente fuoriuscita d'acqua.

Sull'eccezione della danneggiata riguardo al fatto che il portiere dello stabile avrebbe dovuto impedire l'azione, il giudice ne ha obiettato la totale inconsistenza, in quanto allo stesso spetta la vigilanza in materia d'intrusione di soggetti non desiderati, ma non certo anche quella sulla manutenzione degli impianti o di verificare che operai incaricati dalle singole proprietà agiscano con ordinaria diligenza, quando operano o passano nelle parti comuni.

Inoltre, i testi escussi avevano confermato che gli addetti incaricati dalla danneggiata avevano – in maniera del tutto incauta - provvisoriamente appoggiato i pannelli fonoassorbenti da installare negli uffici della propria commitente sul calorifero del locale condominiale e, quindi, si poteva ben determinare l'eziologia della perdita d'acqua in quel comportamento negligente.

Per questi motivi, i giudici di secondo grado non hanno potuto che confermare la prima sentenza laddove ha ritenuto che l'incongrua azione degli operai avesse configurato idoneo caso fortuito, che ha interrotto il nesso causale col condominio, mandandolo esente da qualsiasi responsabilità per i danni subiti dalla propria condomina.

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