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L’amministratore imprenditore deve svolgere l’aggiornamento professionale?

Nel mio condominio è stato eletto amministratore titolare di un'impresa individuale di costruzioni (codice Ateco 2007 41.2) con partita Iva e codice fiscale corrispondente allo stesso. È obbligato a partecipare agli aggiornamenti professionali? E deve dimostrare di aver partecipato già prima della nomina? Inoltre vorrei sapere se è corretto che il compenso venga indicato nei bilanci come «spese amministrative» con emissione di fattura e non «compenso amministratore»: ai fini fiscali è la stessa cosa?

di Rosario Dolce - L’Esperto Risponde

La domanda

Nel mio condominio è stato eletto amministratore titolare di un'impresa individuale di costruzioni (codice Ateco 2007 41.2) con partita Iva e codice fiscale corrispondente allo stesso. È obbligato a partecipare agli aggiornamenti professionali? E deve dimostrare di aver partecipato già prima della nomina? Inoltre vorrei sapere se è corretto che il compenso venga indicato nei bilanci come «spese amministrative» con emissione di fattura e non «compenso amministratore»: ai fini fiscali è la stessa cosa?

Con la riforma del 2013 il legislatore ha previsto che l'esercizio dell'attività di amministratore condominiale possa essere svolta da parte delle persone giuridiche (società) affermando, all'articolo 71-bis delle disposizioni di attuazione del Codice civile, che «possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio anche società di cui al titolo V del libro V del codice. In tal caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condominii a favore dei quali la società presta i servizi». In sede di nomina o conferma assembleare dell'amministratore è buona norma verificare il rispetto dei requisiti “formativi” e quindi comprendere se l'amministratore abbia conseguito un titolo per lo svolgimento dell'attività (il corso di formazione iniziale, si badi, non è necessario per coloro che nell'anno 2013 già svolgevano attività da almeno un anno), e/o sia titolare di certificati attestanti lo svolgimento dell'attività di formazione periodica (decorrente, per prassi, dal 09 ottobre di ciascun anno). La disciplina della formazione dell'amministratore, per il rilascio di tali certificati, è stabilita nel Dm 140/2014:: «Gli obblighi formativi di aggiornamento hanno una cadenza annuale. Il corso di aggiornamento ha una durata di almeno 15 ore e riguarda elementi in materia di amministrazione condominiale, in relazione all'evoluzione normativa, giurisprudenziale e alla risoluzione di casi teorico-pratici».Le norme esaminate, tuttavia, non stabiliscono quale sanzione possa conseguire dal mancato rispetto dei requisiti formativi, ora rispetto alla delibera di nomina/rinnovo dell'amministratore, ora rispetto al contratto di mandato che si instaura con i condòmini.In assenza di determinazioni precise, la scelta sulla soluzione pratica del quesito è stata affidata alla giurisprudenza. Attualmente, per quanto se ne ha contezza, sussistono due orientamenti di merito diversi: il primo, riconducibile al Tribunale di Padova, afferma che la delibera di nomina dell'amministratore privo dei requisiti formativi vada considerata nulla (sentenza 818/2017) mentre la seconda fa capo al Tribunale di Verona e ritiene che la carenza di tali requisiti possa al più legittimare i condòmini al chiedere al giudice la revoca dell'amministratore, in quanto tale carenza integrerebbe una «grave irregolarità gestionale» (sentenza 2515 del 13 novembre 2018)Quanto, infine, alla voce compenso o spese nel rendiconto, rispetto alle somme che vengono destinate in favore dell'amministratore, a parere di chi scrive, la circostanza addotta dal lettore è relegabile come questione semplicemente nominale, e non dovrebbe incidere sulla validità del documento nel suo complesso se quanto indicato risulta, ad ogni modo, contabilmente corretto.

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