Condominio

Il concetto di decoro architettonico prevale anche sull’assemblea del condominio

È fatto salvo l’interesse di ciascun condomino ad agire in giudizio per contestare l’uso fatto della cosa comune e il potere dell’assemblea di consentirlo

di Rosario Dolce

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 29924 del 18 novembre 2019 , ha espresso il seguente principio di diritto: «Allorché una clausola del regolamento di condominio, di natura convenzionale, imponga il consenso preventivo dell'amministratore o dell'assemblea per qualsiasi opera compiuta dai singoli condomini che possa modificare le parti comuni dell'edificio, pur dovendosi riconoscere all'assemblea stessa, nell'esercizio dei suoi poteri di gestione, la facoltà di ratificare o convalidare ex post le attività che siano state compiute da alcuno dei partecipanti in difetto nella necessaria preventiva autorizzazione, resta salvo l'interesse processuale di ciascun condomino ad agire in giudizio per contestare il determinato uso fatto della cosa comune ed il potere dell'assemblea di consentirlo, ove esso risulti comunque lesivo del decoro architettonico del fabbricato, non dando ciò luogo ad un sindacato dell'autorità giudiziaria sulle valutazioni del merito o sulla discrezionalità di cui dispone l'assemblea».

Sul tema del decoro architettonico si veda l’ ampia trattazione pubblicata ieri sul Quotidiano del Sole 24 Ore - Condominio.

I giudici di legittimità offrono così una soluzione “interpretativa” al vecchio problema su portata e legittimità stessa di un'azione di impugnazione, a norma dell'articolo 1137 del Codice civile, contro quella delibera che autorizzi l'esecuzione di opere “qualificate” come lesive al decoro architettonico del fabbricato condominiale.

Nel regolamento
Sotto tale ultimo aspetto, è stata ritenuta legittima la previsione normativa contenuta all'interno di un regolamento, che preveda, non solo sotto il profilo concettuale (ma anche procedurale), requisiti sul “tema” - decoro architettonico - ancora più stringenti rispetto quelli previsi dal codice civile (in punto, è stata richiamata la Cassazione, Sez. 2, 09/11/1998, n.11268).

I giudici e il «merito» delle delibere
È stato argomentato che se, da una parte, è effettivamente consolidata l'interpretazione secondo cui il sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere assembleari non può estendersi alla valutazione del merito e al controllo della discrezionalità di cui dispone l'assemblea dei condomini, dall'altra parte, è anche certo che la verifica di legittimità postulata dall'articolo 1137 del Codice civile non esclude la necessità di un accertamento della situazione di fatto che è alla base della determinazione collegiale, quando tale accertamento costituisca il presupposto indefettibile per controllare la rispondenza della delibera alla legge (argomentazione tratta da Corte di Cassazione, Sezione 2, 07/07/1987, n. 5905).

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