Condominio

È aggravato il furto nel cortile di oggetti dell’impresa che lavora per il condominio

Per escludere il reato non sono sufficienti la natura del bene oggetto del furto e neppure la sua appartenenza ad un soggetto non condomino

di Giulio Benedetti

Per punire l'odioso reato di furto aggravato commesso all'interno delle abitazioni l'articolo 624 bis del Codice penale non solo prevede una pena grave ma anche la sua procedibilità di ufficio, quando il furto semplice è punito solo a seguito della presentazione di una querela da parte della persona offesa.

Inoltre la pena è aumentata se il reato è commesso in presenza di una o più aggravanti contenute nell'art. 625 c.p. .Ne consegue che per la difesa degli autori di tale reato spesso è necessario negare non solo la sussistenza di tali aggravanti, ma anche la commissione del fatto all'interno di un'abitazione.

Tuttavia per la sussistenza del reato rileva anche la sua commissione nella pertinenza di un'abitazione.

La Corte di Cassazione (sentenza 646/2020) ha dichiarato inammissibile il ricorso di un soggetto contro la condanna per il reato di furto, commesso in una privata dimora, di alcuni beni di proprietà di una impresa che stava svolgendo dei lavori alla rete fognaria e depositati in un'area condominiale.

La questione di diritto
Il condannato si doleva dell'attribuzione del reato perché il furto non aveva riguardato beni dei condòmini , ma soltanto dell'impresa che svolgeva i lavori all'interno del condominio.

La Corte di Cassazione respingeva tale tesi perchè affermava che secondo la sua giurisprudenza la sottrazione di una cosa mobile all'interno di un cortile condominiale integra il reato di furto in abitazione previsto dall'art. 624 – bis c.p. .

Infatti la nozione di abitazione evoca il luogo finalizzato a soddisfare le esigenze della vita domestica familiare ed ha consentito al legislatore di includere in tale nozione anche i locali, costituenti i cortili condominiali, che formano parte integrante del luogo abitato. Invero il cortile condominiale è destinato, per la sua strumentalità, ad attuare le esigenze della vita abitativa di chi vi soggiorna.

La proprietà di chi non è condomino
Il carattere di pertinenza di tale bene non ne esclude la sua intrinseca appartenenza al bene principale di cui costituisce un prolungamento. Pertanto per escludere il reato non sono sufficienti la natura del bene oggetto del furto e neppure la sua appartenenza ad un soggetto non condomino, anzi, per la sua sussistenza è sufficiente la natura condominiale del luogo in cui è stato commesso il reato.

Infine la Corte di Cassazione non ha riconosciuto al condannato l'attenuante del furto di cosa di modica entità, art. 62 n. 4 c.p., perchè l'oggetto del reato non era di lievissima entità economica.

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