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Detrazioni fiscali in condominio e vendita dell’appartamento

Con la vendita di un appartamento nel corso dello stesso anno in cui in condominio sono stati eseguiti e pagati lavori su parti comuni per i quali il venditore ha già versato le sue quote nello stesso anno all'amministratore prima dell'atto di vendita, si pongono alcuni interrogativi: 1) le detrazioni fiscali relative a tali lavori spettano all'acquirente in automatico? Oppure anche per questa tipologia occorre riportare nell'atto di vendita che rimangono in capo al venditore? La norma fa riferimento a detrazioni fiscali non fruite in tutto o in parte e cio' mi porterebbe a intendere che quelle che, per accordo fra le parti, possono rimanere in capo al venditore debbano pertanto risultare da una dichiarazione dei redditi gia' presentata da quest'ultimo alla data del rogito, lasciando quelle relative a lavori non eseguiti in anni precedenti, per i quali le detrazioni verrebbero indicate nella nuova dichiarazione da presentare l'anno successivo alla vendita, a favore di chi risulterà condomino al 31.12 dell'anno. Fra l'altro, l'amministratore inserisce sempre il nominativo di chi risulta condominio al 31.12 dell'anno di riferimento nella comunicazione lavori che invia l'anno successivo all'AdE. 2) Se negli anni vi sono stati anche spese per lavori a titolo personale, oltre che lavori condominiali, per i quali vi sono detrazioni in corso, con l'accordo fra le parti nell'atto di vendita si possono specificare quali detrazioni e relative a quali anni suddividere fra venditore ed acquirente?

di Michele Brusaterra

La domanda

Con la vendita di un appartamento nel corso dello stesso anno in cui in condominio sono stati eseguiti e pagati lavori su parti comuni per i quali il venditore ha già versato le sue quote nello stesso anno all'amministratore prima dell'atto di vendita, si pongono alcuni interrogativi:
1) le detrazioni fiscali relative a tali lavori spettano all'acquirente in automatico? Oppure anche per questa tipologia occorre riportare nell'atto di vendita che rimangono in capo al venditore? La norma fa riferimento a detrazioni fiscali non fruite in tutto o in parte e cio' mi porterebbe a intendere che quelle che, per accordo fra le parti, possono rimanere in capo al venditore debbano pertanto risultare da una dichiarazione dei redditi gia' presentata da quest'ultimo alla data del rogito, lasciando quelle relative a lavori non eseguiti in anni precedenti, per i quali le detrazioni verrebbero indicate nella nuova dichiarazione da presentare l'anno successivo alla vendita, a favore di chi risulterà condomino al 31.12 dell'anno. Fra l'altro, l'amministratore inserisce sempre il nominativo di chi risulta condominio al 31.12 dell'anno di riferimento nella comunicazione lavori che invia l'anno successivo all'AdE. 2) Se negli anni vi sono stati anche spese per lavori a titolo personale, oltre che lavori condominiali, per i quali vi sono detrazioni in corso, con l'accordo fra le parti nell'atto di vendita si possono specificare quali detrazioni e relative a quali anni suddividere fra venditore ed acquirente?

A cura di Smart24 Condominio

Nella fattispecie in esame, ossia vendita dell'immobile su cui sono stati realizzati degli interventi di riqualificazione edilizia (a titolo personale e/o per lavori condominiali) per i quali è riconosciuta la detrazione fiscale, l'Amministrazione finanziaria (Circolare 19/2012) ha precisato che l'importo detraibile non ancora percepito viene trasferito, salvo diverso accordo delle parti, in tutto o in parte per i rimanenti periodi di imposta, all'acquirente dell'unità immobiliare. La stessa Agenzia dell'Entrate aggiunge poi che, nell'ipotesi in cui il contratto di compravendita di un immobile stipulato nel medesimo anno di sostenimento della spesa preveda che la detrazione rimanga in capo al cedente (in tal caso è necessario effettuarne esplicita menzione nel rogito), che ha sostenuto la spesa, quest'ultimo fruirà dell'intera quota della detrazione. Con riferimento al secondo quesito, si conferma che, se negli anni passati sono state sostenute spese per lavori di ristrutturazione (a titolo personale e/o per lavori condominiali) per le quali vi sono detrazioni in corso, con l'accordo tra le parti nell'atto di vendita è possibile specificare quali detrazioni suddividere fra venditore e acquirente.

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