Condominio

Il condominio può chiedere di revocare le vendite del moroso anche se c’è già una lite

di Rosario Dolce

Anche il condominio, insieme ai singoli condòmini, è in grado di esercitare l'azione revocatoria di cui all'articolo 2901 codice civile nei confronti del proprio debitore, anche se il credito vantato sia oggetto di contestazione e quindi sia qualificato come “litigioso” (Sentenza n. 125 pubblicata dalla Suprema Corte di Cassazione l’8 gennaio 2020).

Il fatto
La Corte di Appello di Salerno aveva accolto (o meglio confermato) la domanda proposta da un condominio locale e dai singoli condòmini, creditori di somme di denaro nei confronti di una società, ritenendo inefficace, in quanto soggetto a revocatoria, un atto di disposizione patrimoniale immobiliare da questi compiuto in favore della madre di uno dei due soci (che aveva quindi, con lo stesso atto, conferito l'immobile in fondo patrimoniale costituito con il relativo coniuge).

L'anteriorità del credito e il sindacato del giudice
Ai fini della sussistenza delle condizioni legittimanti la tutela revocatoria si ribadisce che ove: «l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato»(Cassazione civile n. 16221 del 18/06/2019 Rv. 654318 - 02).

Il pregiudizio
Nell'azione revocatoria ordinaria, il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore consiste nella insufficienza dei beni del debitore ad offrire la garanzia patrimoniale, essendo irrilevante una mera diminuzione di detta garanzia; è invece rilevante ogni aggravamento della già esistente insufficienza dei beni del debitore ad assicurare la garanzia patrimoniale (Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 5269 del 6 marzo 2018).

Il credito litigioso
L'articolo 2901 codice civile ha accolto una nozione molto ampia di credito, comprensiva della ragione o semplice aspettativa del creditore, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità (sull'ammissibilità della tutela revocatoria al credito condominiale cfr . Corte di Cassazione, Ordinanza 21257/2019).

Pertanto, anche il credito eventuale “litigioso”, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 5619 del 22 marzo 2016).

No alla sospensione necessaria tra giudizi
Il credito litigioso, che trovi fonte in un atto illecito o in un rapporto contrattuale contestato in separato giudizio, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore.

La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che, in tal caso, il relativo giudizio non è soggetto a sospensione necessaria ai sensi dell'articolo 295 codice procedura civile in rapporto alla pendenza della controversia sul credito da accertare e per la cui conservazione è stata proposta domanda revocatoria.

Quest'ultimo accertamento non costituisce l'indispensabile antecedente logico giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, né può ipotizzarsi un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito (Cassazione civile n. 03369 del 05/02/2019).

Le condizioni
Quindi, le condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria consistono:
- nell'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria ed il debitore disponente;
- nell'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento, da parte del debitore, dell'atto traslativo;
- nella ricorrenza, in capo al debitore medesimo, ed eventualmente al terzo, della consapevolezza che, con l'atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori.

Effetti finali dell'azione
In particolare, tramite la azione revocatoria è attribuito al creditore il potere di ottenere una dichiarazione di inefficacia nei suoi confronti di determinati atti di disposizione sul patrimonio del debitore, che rechino pregiudizio alle sue ragioni; in tali casi l'atto ancorché revocato conserva la sua validità, tra le parti, ma diviene inefficace nei confronti del creditore revocante, che può agire sul bene nella misura necessaria a soddisfare le sue ragioni.

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