Condominio

L’«abuso del diritto» nell’assemblea condominiale

di Anna Nicola

L'art. 1137 c.c. dispone che la deliberazione dell'assemblea condominiale è annullabile quando è stata assunta in violazione di norme di legge o di clausole dettate dal regolamento dell'edificio. È un principio espresso dalla Cassazione a Sezioni Unite nel 2005 con la sentenza n. 4806.

Le delibere possono essere affette anche da vizi di nullità sulla base dei principi contrattualistici oltre che dalla norma di cui all'art. 1117-ter c.c.

Mentre le questioni di annullabilità attengono a profili di forma relativi alle procedure di convocazione, verbalizzazione e deliberazione, la nullità scatta quando la delibera tocca i diritti dei singoli sulle parti comuni, o sulle parti di proprietà esclusiva.

La valutazione del giudice
La valutazione del giudice attiene alle questioni formali, non potendo entrare nel merito delle scelte effettuate dall'assemblea nelle delibere oggetto d'impugnazione, trattandosi di scelte soggettive e discrezionali.

Il fondamento di questo limite è dato dal fatto che il sindacato giudiziario è vincolato alle fattispecie di violazione di legge e del regolamento condominiale come disposto dall'art. 1137 comma 2 cc, non essendovi alcuna norma che gli permetta il riesame dell'oggetto sostanziale della delibera e della sua opportunità
Pur essendo questo il principio, a volte i fatti lo hanno parzialmente smentito.

Il caso è dato principalmente dall'eccesso di potere e dall'abuso del diritto.

La definizione dell'abuso di diritto è la seguente: «ogni forma anormale di esercizio di un diritto che, senza realizzare alcun interesse per il suo titolare, provoca un danno o un pericolo di danno per altri soggetti».

Esempio codicistico è quello relativo agli atti emulativi: l'art. 833 c.c. pone il divieto al proprietario di porre in essere atti che abbiano il solo fine di nuocere o recare molestia ad altri.

Gli esempi
Si pensi, ad esempio, all'innalzamento di un muro eccessivamente alto. Recingere la proprietà è lecito ex art. 841 c.c. ma alzare un muro in modo tale da togliere luce ed aria al fondo del vicino non può essere eseguito, creando lesione di diritti altrui, come può essere la servitù di veduta.

La Corte di Cassazione ha evidenziato che l'abuso del diritto presuppone:
«1) la titolarità di un diritto soggettivo in capo ad un soggetto;
2) la possibilità che il concreto esercizio di quel diritto possa essere effettuato secondo una pluralità di modalità non rigidamente predeterminate;
3) la circostanza che tale esercizio concreto, anche se formalmente rispettoso della cornice attributiva di quel diritto, sia svolto secondo modalità censurabili rispetto ad un criterio di valutazione, giuridico od extra-giuridico;
4) la circostanza che, a causa di una tale modalità di esercizio, si verifichi una sproporzione ingiustificata tra il beneficio del titolare del diritto ed il sacrifico cui è soggetta la controparte.

L'abuso del diritto, quindi, lungi dal presupporre una violazione in senso formale, delinea l'utilizzazione alterata dello schema formale del diritto, finalizzata al conseguimento di obiettivi ulteriori e diversi rispetto a quelli indicati dal Legislatore» (Cass. 18 settembre 2009 n. 20106).

Anche in ambito condominiale può operare l'abuso di diritto
Un esempio è stato dato dalla decisione della Corte d'appello di Firenze del 19 settembre 2012 in cui si legge che rappresenta abuso del diritto l'impugnazione di una delibera da parte di un condòmino non ritualmente convocato, ma comunque presente alla riunione .
La giurisprudenza ha poi asserito che un abuso del diritto in ambito condominiale può dirsi sussistente «quando la causa della deliberazione sia deviata dalla funzione tipica» (Trib. Roma 17 aprile 2019).

In questi casi, in deroga al divieto di sindacato dell'Autorità Giudiziaria sul merito delle delibere, i giudici possono esaminare la deliberazione allo scopo di verificare se l'esercizio del diritto è stato conforme a legge, o se vi è stato abuso.

Così può essere per la decisione o clausola del regolamento che, solo per rendere difficoltosa la partecipazione di alcuni condòmini, disponga che le riunioni assembleari debbano svolgersi in un dato posto (lontano dal condominio) e solo di mattina.
Il condomino che ritenga questa decisione un abuso del diritto può adire la via giudiziaria al fine della sua contestazione fornendone le relative prove

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