Unione di balconi aggettanti: è decisa (e pagata) dai singoli
L'unione di balconi aggettanti, anche se eseguita per più unità immobiliari, non è un intervento che l'assemblea di condominio ha il potere di disporre. Si tratta, infatti, di un'opera su parti dell'edificio oggetto di proprietà individuale e, pertanto, può essere eseguita soltanto da singoli condòmini. Il fatto che più d'un condomino decida di eseguire l'intervento o che un gruppo di condòmini si rivolga allo stesso appaltatore per l'esecuzione non incide sulla natura degli interventi, che restano opere “nelle” unità immobiliari di proprietà individuale. L'eventuale deliberazione assembleare che disponesse quei lavori sarebbe radicalmente nulla (Cassazione, 6652/2017). Ne consegue che i condòmini che non intendono eseguire l'opera non possono esservi costretti e che l'opera è lecita se non lede il decoro architettonico, la stabilità e la sicurezza dell'edificio. I condòmini interessati che intendessero procedervi devono darne comunicazione all'amministratore secondo quanto stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 1122 del Codice civile. Poiché l'intervento determinerebbe un aumento delle superfici accessorie con modificazione del prospetto, è necessario il permesso di costruire, senza possibilità di accesso alle detrazioni per le ristrutturazioni, applicabili ai soli interventi di conservazione o fedele ricostruzione (si veda la risposta dell'agenzia delle Entrate all'interpello 150 del 21 maggio 2019).