Condominio

L’uso delle parti comuni può riguardare anche solo alcuni condòmini

di Luana Tagliolini

L'uso delle parti comuni deve essere concesso a tutti i condomini ma non è detto che l'utilizzazione deve essere paritetica ( Cassazione, ordinanza n. 33154/2019 ).

La vicenda
Alcuni condomini avevano impugnato la delibera dell'assemblea che autorizzava qualunque condomino, che lo richiedesse, a far passare la tubazione del gas sulla facciata dell'edificio e a usare il locale destinato a pattumiera per posizionarvi il contatore e la caldaia per la produzione di acqua calda.

Il Tribunale rigettava l'impugnazione mentre la Corte di appello l'accoglieva parzialmente e annullava la delibera in quanto la modifica della destinazione di uso costituiva una innovazione che necessitava il diverso quorum deliberativo millesimale dei due terzi.

La Corte di Cassazione accoglieva il ricorso principale del condominio e cassava la sentenza della Corte di merito per aver erroneamente considerato che la delibera costituisse una innovazione.

Uso limitato
La Corte d'Appello, in sede di rinvio, accoglieva l'appello e annullava la delibera perché contrastava con l'articolo 1102 del Codice civile in quanto l'utilizzo del tubo di scarico dei rifiuti era limitato ai soli condomini facenti parte della colonna verticale mancando - per ragioni strutturali - la possibilità per gli altri condomini di farne lo stesso uso ovvero un suo diverso, determinando in tal modo una lesione del diritto d'uso della cosa comune.

In Cassazione
Proponeva ricorso in Cassazione il condominio eccependo l'inesistenza della violazione dell'articolo 1102 del codice civile in quanto gli altri condomini non posti in corrispondenza di tale colonna avrebbero potuto utilizzare la colonna in corrispondenza dei propri appartamenti.

La suprema Corte precisava che la nozione di pari uso della cosa comune non andava intesa in termini di assoluta identità dell'utilizzazione del bene da parte di ciascun condomino in quanto identità nel tempo e nello spazio di tale uso comporterebbe un sostanziale divieto per ogni partecipante di servirsi del bene a proprio esclusivo o particolare vantaggio, pure laddove non risulti alterato il rapporto di equilibrio tra i condomini nel godimento dell'oggetto della comunione.

I limiti posti dall'articolo 1102 cit. all'uso della cosa comune da parte di ciascun condomino, ossia il divieto di alterarne la destinazione e l'obbligo di consentirne un uso paritetico agli altri condomini, non impediscono al singolo condomino, se rispettati, di servirsi del bene anche per fini esclusivamente propri e di trarne ogni possibile utilità.

È del tutto evidente, quindi, che non solo i condomini - i cui appartamenti non risultino essere interessati dalla colonna di scarico il cui uso, venuta meno la destinazione originaria, è stato mutato, onde consentire una speciale utilità in favore di quei condomini il cui appartamento risulti collocato in moda tale da poter fruire del vantaggio - non possono rivendicare il diritto all'assoluta identità d'utilizzazione ma, del pari, non hanno motivo di dolersi quei condomini, i cui appartamenti risultino serviti dalla canna, che non intendano godere del predetto nuovo uso in quanto l'utilizzazione che altri ne faccia non è stato dimostrato si ponga in alternativa escludente ai loro danni.

Per tali motivi la Cassazione ha ritenuto valida la delibera che autorizzava l'uso della colonna di scarico dei rifiuti e il passaggio di tubi del gas sulla facciata considerando irrilevante che solo alcuni partecipanti potessero usufruire dell'iniziativa perché l'utilizzazione delle parti comuni non deve essere paritetica.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©