Condominio

Acqua limitata o sospesa a chi non paga per un anno

di Rosario Dolce

Dal 2020 nuove regole per la sospensione del servizio integrato idrico e la prescrizione delle bollette: l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera), con la delibera 311/2019/R/idr , ha stabilito le direttive per la gestione della morosità nel servizio idrico integrato (Sii), applicabili dal 1° gennaio 2020.

Le regole dovranno essere applicate uniformemente in tutta Italia, nel caso di mancati pagamenti da parte degli utenti del settore idrico e riguarderanno anche le utenze intestate ai condomìni e agli enti pubblici.

Il recupero dei crediti

In particolare, la delibera disciplina l’espletamento delle procedure di sollecito e di costituzione in mora per l’utente moroso.

Il provvedimento prevede che l’intervento di sospensione della fornitura possa essere eseguito solo dopo:

1) il mancato pagamento di fatture che complessivamente siano superiori a un importo pari al corrispettivo annuo (riferito all’annualità precedente all’anno di costituzione in mora) dovuto dall’utente moroso, relativamente alla fascia di consumo a tariffa agevolata;

2) l’intervento di limitazione della fornitura, qualora tecnicamente fattibile, volto ad assicurare un flusso di acqua erogata tale da garantire il quantitativo minimo vitale (50 litri per abitante al giorno);

3) l’invio, da parte del gestore, di una comunicazione con le motivazioni dell’eventuale impossibilità tecnica di limitare la fornitura.

Limitazioni e sospensioni

Al verificarsi delle condizioni per procedere alla sospensione e se sia tecnicamente possibile l’installazione del riduttore di flusso, è stata prevista la limitazione/sospensione della fornitura in via differenziata, a seconda del livello di morosità.

Nei casi più gravi è stata, invece, prevista la disattivazione della fornitura.

Utenze condominiali

Quanto alle utenze condominiali, la delibera prevede che il gestore non possa più attivare la procedura di limitazione/sospensione o disattivazione della fornitura idrica a fronte di pagamenti parziali, a condizione che questi pagamenti siano:

a) effettuati entro i termini previsti nella comunicazione di messa in mora e in un’unica soluzione;

b) pari almeno alla metà dell’importo complessivo dovuto.

Il provvedimento riconosce, infine, al gestore la facoltà di procedere alla limitazione/sospensione o disattivazione della fornitura se, entro sei mesi dall’avvenuto pagamento parziale, non si provveda al saldo dell’importo dovuto. Una norma che va letta, però, insieme a quella che regola la prescrizione delle bollette (si veda l’articolo qui a fianco)

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