Condominio

L’accettazione tacita della nomina dell'amministratore

di Anna Nicola

Chi vuole assumere la carica di amministratore di un palazzo, deve manifestare espressamente il proprio volere oltre che evidenziare di essere in possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell'incarico.
Alla luce delle indicazioni della mancanza di cause ostative al relativo mandato, si dà per presupposto che l'accettazione sia manifesta.

Tant'è che ad oggi si è soliti dire che non si tratta più solo di un atto unilaterale di conferimento del mandato bensì di contratto, dove assurgono certi obblighi in capo ad entrambe le parti già sin da subito, in sede di conclusione dell'accordo.

Seguendo questa impostazione, ci si possono porre alcune domande, quali a chi e dove va evidenziata l'accettazione, in quale momento si può dire che il nominato è amministratore titolato a gestire l'edificio, e così via.

La formalità
Considerati questi aspetti, ci si può rispondere che a ben vedere la formalità in oggetto non è prescritta in alcun modo, potendo l'accettazione manifestarsi anche per fatti concludenti, concludendo che il contratto si perfeziona con la deliberazione dell'assemblea di nomina e relativa accettazione della proposta assembleare.

Si deve infatti escludere l'interpretazione restrittiva dell'art. 1129, comma 2, c.c. sulla cui base si affermerebbe che la norma preveda, quale unica forma di accettazione da parte dell'amministratore della propria nomina o rinnovo, il ricorso ad un'accettazione espressa (Trib. Udine, 19 Agosto 2019) .

I requisiti
D'altronde la comunicazione del rispetto dei requisiti può essere a se stante, senza necessaria contestualità con l'accettazione della carica (Trib. Palermo 9 febbraio 2018)
«…è nulla la nomina dell'amministratore di condominio, con conseguente nullità della delibera, in parte qua, in assenza della specificazione analitica del compenso a quest'ultimo spettante per l'attività da svolgere, in violazione dell'art. 1129, comma 14, c.c. Tale norma, che mira a garantire la massima trasparenza per i condòmini e a renderli edotti delle singole voci di cui si compone l'emolumento dell'organo gestorio al momento del conferimento del mandato, si applica sia nel caso di prima nomina dell'amministratore che nel caso delle successive riconferme…nessuna rilevanza può avere un “atto di integrazione del verbale” inviato ai condòmini alcuni mesi dopo l'assemblea: tale scrittura - con cui si pretende di provare che prima dell'assemblea, ancorché non risulti dal verbale, sarebbe stato indicato il compenso dell'amministratore a tutti i condòmini - rappresenta una mera dichiarazione a posteriori di coloro che la sottoscrivono ed alla quale non si può riconoscere alcun valore se non quello di semplice dichiarazione riconducibile agli estensori»( Trib. Massa 6 novembre 2017 ; vedi anche Trib. Milano, 3 aprile 2016).

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