Condominio

Lavori in facciata, la pubblicità raddoppia il bonus

di Saverio Fossati

Un nuovo aspetto che va prospettandosi con l’entrata in vigore, domani, della legge di Bilancio 2020, è quello dello sfruttamento economico delle facciate.

Il bonus facciate, che prevede il 90% di detrazione dall’imposta lorda (si suppone che si tratti delle imposte sui redditi ma occorrerà un chiarimento preciso) delle spese sostenute per tinteggiature e rifacimenti, consente, di fatto, ai condòmini, di rifare una parte importante del condominio (e di valorizzarlo) a spese dell’erario.

Bonus e pubblicità, guadagni insperati
Nel fare la norma, però, ci si è più o meno volutamente dimenticati di un aspetto importante: nelle città medio grandi, in parecchie zone (quelle centrali e quelle di passaggio), quando la facciata viene rifatta, e quindi coperta interamente per un certo numero di settimane o mesi, vengono installate strutture pubblicitarie (cartelloni o teloni) ben remunerate, che possono anche arrivare a coprire quasi tutta la spesa.

Questi importi, che sinora consentivano ai condòmini dei palazzi interessati da questa chance di affrontare l’investimento con una certa tranquillità, stanno per diventare un guadagno secco.

Nel senso che serviranno per pagare subito l’impresa, mentre la detrazione decennale abbasserà le imposte sul reddito dei condòmini in modo sostanzioso, azzerando anche gli oneri finanziari legati allo scaglionamento del bonus fiscale.

Un super vantaggio in più che sarà tassato in capo ai condòmini come reddito pro quota ma sul quale non sarà dovuta Iva, data la natura del condominio e l’occasionalità del compenso (si veda anche l’articolo qui sopra).

Edifici non residenziali
Nella norma c’è il riferimento al Dm 41/98, che cita nelle premesse la legge 449/97: il fatto che in base a quest’ultima norma l’agevolazione spetti esclusivamente alle parti comuni degli edifici residenziali, per quanto richiamata in modo indiretto, sembra per ora escludere l’applicabilità del bonus facciate agli edifici commerciali e industriali.

Persone giuridiche
Discorso analogo vale, nonostante la genericità della norma (che parla solo di «detrazione dall’imposta lorda») per un’estensione del beneficio alle persone giuridiche che, sinora, sono state escluse della detrazione per i lavori di recupero edilizio e che sfruttavano proprio la pubblicità sui ponteggi per abbassare i costi. Ma anche in questo caso il richiamo alle persone fisiche non è diretto e dovrebbe essere oggetto di chiarimenti da parte delle Entrate.

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