Condominio

Il ponteggio, le spese e gli esoneri: paga anche chi non ha il balcone

di Anna Nicola

Si è talmente abituati a vedere i ponteggi intorno ai condomìni che spesso non ci si interroga sulla relativa distribuzione di spesa, considerando solo il fatto che per il tramite degli interventi che vengono eseguiti grazie al ponteggio, il condominio ne risulterà abbellito.

Non tutti tuttavia sono tenuto al relativo onere economico, sempre che ne ricorrano alcune condizioni.

Il caso è stato affrontato dal Tribunale di Nocera Inferiore, con sentenza 20 agosto 2019.
La fattispecie nasce dall'impugnazione proposta da alcuni condomini contro la decisione assembleare, con cui è stato approvata la manutenzione straordinaria dell'edificio e il relativo costo complessivo lordo .

Chi non ha balconi è danneggiato?
Secondo i condomini attori, l'errore era dato dall'inserimento della voce ponteggio e approntamenti di cantiere tra le spese ripartite in quanto simile operazione recherebbe pregiudizio ai titolari di unità immobiliari prive di balconi o che hanno balconi in misura ridotta.

L'autorità giudiziaria adita ha respinto la domanda e dato piena validità alla deliberazione impugnata. L'osservazione sulle spese è che esse sono state ripartite secondo la tabella millesimale generale, mentre gli attori avrebbero desiderato il riparto al valore delle opere che hanno interessato la proprietà comune e i balconi.

Costo imprescindibile
Per l'opinione del Tribunale, il costo del ponteggio è un costo necessario e imprescindibile per il rifacimento delle facciate e delle ringhiere condominiali. In ragione di ciò, deve essere a carico di tutti i condomini in modo proporzionale al valore delle rispettive proprietà (Cass. 20 gennaio 1977, n. 298). «La facciata di prospetto di un edificio - abbia o meno valore architettonico o decorativo - rientra nella categoria dei muri maestri, dei quali è cenno espresso nel n. 1 dell'art. 1117 c.c., e forma, conseguentemente, oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzione di piani riuniti in condominio; a carico di tutti costoro, conseguentemente, deve porsi, in proporzione, la spesa di rifacimento dell'intonaco».(Cass., 20 gennaio 1977, n. 298).

Peraltro, il relativo costo incombe a ogni singolo condomino in ragione degli interventi a cui esso serve, essendo elemento necessario per il rifacimento delle parti comuni.

Inoltre, i condòmini che protestavano non avevano assolto all'onere di provare che l'esecuzione delle opere esclusive, i balconi appunto, ha importato l'obbligo di noleggiare l'andito per un periodo di tempo maggiore rispetto a quello necessario all'esecuzione delle sole opere comuni. Questa prova, come da sempre affermato dalla Suprema Corte (Cass. n.3921/2019), è a carico di colui che promuove l'azione giudiziaria.

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