Condominio

Si può registrare l’assemblea condominiale?

di Anna Nicola


Ci si chiede se sia possibile e a quali condizioni sia lecito registrare le sedute delle assemblee di condominio. Una prima decisione del Supremo Collegio penale ha concluso in termini di liceità (Cass. Penale 36747/2003): è lecita la registrazione delle conversazioni perché non si tratta di intercettazioni né si compromette il diritto alla segretezza della comunicazione. La registrazione implica«memorizzare fonicamente le notizie lecitamente apprese dall'altro o dagli altri interlocutori». Ma eravamo nell’era ante privacy...

Negli stessi termini sono le successive decisioni, in particolare la decisione della Cassazione penale del 3 febbraio 2017 n. 5241, sulla cui base si è riaffermata la liceità dell'uso di registrazioni audio e video come prove documentali.

In particolare si è evidenziata l'assenza di limite al fatto che un soggetto registri, magari anche tramite il proprio smartphone, una conversazione con un'altra persona senza necessità che quest'ultima debba essere preventivamente informata.

Prova attendibile
E infatti «le registrazioni, video e/o sonore, tra presenti, o anche di una conversazione telefonica, effettuata da uno dei partecipi al colloquio, o da una persona autorizzata ad assistervi costituisce prova documentale valida e particolarmente attendibile, perché cristallizza in via definitiva ed oggettiva un fatto storico (...) la persona che registra (o come nel caso nostro, che viene filmata dallo stesso autore del fatto) è pienamente legittimata a rendere testimonianza, e quindi la documentazione del colloquio esclude qualsiasi contestazione sul contenuto dello stesso».

Per la tutela di un proprio diritto
Non solo. Queste registrazioni possono essere usate anche in giudizio ai fini di tutelare un proprio diritto perché non può «fondatamente sostenersi che la divulgazione del contenuto del colloquio da parte di chi lo ha registrato sarebbe inibita dall'art. 15 Cost., posto che il diritto alla riservatezza, non atteggiandosi, in questo caso, come componente essenziale del diritto alla libertà e segretezza delle comunicazioni, non si pone come valore costituzionalmente protetto e, ove non risulti neppure assicurato da specifiche previsioni della legge ordinaria, cede di fronte all'esigenza di formazione e di conservazione di un mezzo di prova» (Cass. 36747/2003.

Dalla lettura dell'art 5, comma 3 del Dlgs 196/2003 si ha che «non è illecito registrare una conversazione perché chi conversa accetta il rischio che la conversazione sia documentata mediante registrazione, ma è violata la privacy se si diffonde la conversazione per scopi diversi dalla tutela di un diritto proprio o altrui» (Cass. 18908/2011).

Al contrario si possono audio-registrare le conversazioni che avvengono nel corso di un'assemblea condominiale se l'audio serve a difendere un diritto proprio.

Conferma è stata data dal Gdpr con il Regolamento UE n. 2016/679, che esclude l'applicazione della disciplina europea sulla tutela della privacy ai trattamenti di dati personali «effettuati da una persona fisica per l'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale».

Non così è per la videoregistrazione dell'assemblea. Il Garante della privacy ha affermato che la video-registrazione di quanto accade nel corso di un'assemblea condominiale è possibile solo previo e autorizzazione di tutti i presenti

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