Condominio

Non si può «asservire» il cortile comune alle esigenze del singolo condomino

di Valeria Sibilio

Con l' ordinanza n° 32235 del 2019, la Cassazione ha chiarito che non è possibile cambiare la destinazione di uno spazio comune in favore delle esigenze di un singolo condòmino (di recente la Cassazione si è interessata di un caso analogo ).

La vicenda ha avuto origine dalla domanda di annullamento della delibera condominiale che aveva discusso e disapprovato la creazione di due accessi carrai a favore della proprietà del ricorrente, in conflitto con l'utilizzo del cortile quale parcheggio per i condòmini.

Il Tribunale rigettava la domanda in quanto in conflitto con l'articolo 1102 del Codice civile, per il quale è legittimo servirsi della cosa comune purché non se ne alteri la destinazione e non si impedisca agli altri di farne uso secondo il loro diritto.

Una argomentazione condivisa dalla Corte di secondo grado che rigettava l'appello con una sentenza verso la quale l'attore proponeva ricorso per Cassazione sulla base di due motivi, nel primo dei quali deduceva che la Corte avrebbe errato nel ritenere che la previsione dell'articolo 1102 c.c. si estendesse anche al cortile condominiale, in contrasto col fatto che i lavori fossero finalizzati al miglior uso della cosa comune.

Doppio accesso carraio
Motivo è infondato in quanto, nella sentenza di primo grado confermata in appello, si leggeva che il progetto del ricorrente prevedeva la creazione di due accessi carrai a favore della sua proprietà, in conflitto con l'utilizzo del cortile quale parcheggio per i condomini, in evidente contrasto con la disposizione normativa di cui all'articolo 1102 del Codice civile.

Il ricorrente nel proporre la censura in esame afferma che il suo progetto riguardava la trasformazione di finestre in porte-finestre e che non vi era alcuna limitazione dell'uso del muro comune, unico bene coinvolto nei lavori cui fare riferimento.

Il divieto di posteggio
Nel secondo motivo, il ricorrente contestava la parte della sentenza dove si affermava che il divieto di posteggio nel cortile non fosse generalizzato ed assoluto, ma circoscritto a quelle aree già individuate e gravate dalla segnalazione di divieto.

In tal modo il giudice avrebbe omesso di considerare che nel regolamento condominiale nessun area del cortile era stata segnalata mediante strisce orizzontali sulle aree cortilizie interessate, e che nessuno dei testi era stato in grado di indicare l'ubicazione dei posti auto di cui si affermava l'esistenza.

Un motivo, per gli ermellini, inammissibile, in quanto l'interpretazione del regolamento contrattuale di condominio, da parte del giudice del merito, è insindacabile in sede di legittimità.

La Corte d'Appello aveva dato ampiamente conto di tutte le ragioni che giustificavano l'interpretazione secondo la quale nel cortile era consentito il parcheggio, salvo alcuni limiti, ed aveva tenuto conto di tutte le circostanze di fatto, comprese quelle indicate dal ricorrente, ritenendole non decisive ai fini dell'individuazione di un divieto generalizzato di parcheggio.

La Cassazione ha, perciò, rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 4.300,00 più 200,00 per esborsi.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©