Condominio

Niente limitazioni all’accesso alla servitù con sbarre e paletti

di Selene Pascasi

Il conflitto tra il proprietario del fondo servente e il titolare della servitù di passaggio è regolato dal Codice civile, nel senso di garantire al titolare il libero e comodo esercizio della servitù, in base ad un bilanciamento che tenga conto del contenuto specifico del diritto reale di godimento, delle precedenti modalità del suo esercizio, dello stato e della configurazione dei luoghi.

A ricordarlo è l a Corte di cassazione con ordinanza n. 30240 del 20 novembre 2019 (relatore Fortunato), esaminando il caso dei titolari di una servitù di passaggio, costituita con rogito notarile, che avevano chiamato in causa la proprietaria della striscia di terreno su cui “pesava” il diritto.

La proprietaria chiude l’accesso
La donna, marcano, aveva chiuso l'accesso al fondo servente con una sbarra automatica e una tramezza metallica, limitando l'esercizio della servitù. Di qui, la richiesta di eliminazione delle opere lesive e di condanna alle spese di lite.

La pretesa, bocciata in primo grado, viene riformata in appello i cui giudici ordinano la rimozione delle opere tenuto conto che l'appellata aveva ridotto la larghezza dell'accesso, rendendo più scomodo il transito esercitato con carichi ingombranti, rispetto a quanto stabilito dal verbale di conciliazione allegato agli atti.

Lo scontro arriva in Cassazione. Non erano stati ricostruiti correttamente, si legge in ricorso, i fatti decisivi per il giudizio: la sentenza impugnata non aveva ben identificato il fondo dominante e quello servente e aveva trascurato il fatto che, se controparte era proprietaria di appartamenti posti al piano superiore dell'edificio confinante con la porzione asservita (cui si accedeva tramite una scala posta in fondo alla zona di transito) gli immobili al pianterreno appartenevano alla signora ed era per non precluderle l'accesso ai garage da un cortile cieco che erano state posizionate la sbarra metallica e il tramezzo.

Chiavi di emergenza
Non solo. Andava anche messo in conto che la ricorrente aveva consegnato ad un pubblico posteggio le chiavi di accesso alla zona di transito per consentire l'accesso delle ambulanze e delle carrozzine dei disabili e far fronte ad eventuali situazioni di emergenza. Era stata, infine, dichiarata legittima l'apposizione di paletti nel punto di accesso al percorso asservito.

Motivi tutti infondati. A prescindere dall'inammissibilità delle censure – ammesse nei casi previsti dalla legge e non per semplice insufficienza o contraddittorietà della motivazione (Cassazione 23940/2017) – alla Corte d’appello era chiaro che si discutesse di una l esione della sola servitù di transito pedonale ma le era altrettanto evidente che la ricorrente, riducendo la larghezza del percorso, avesse pregiudicato le modalità di esercizio del diritto di passaggio fissate dal verbale di conciliazione.

Non era di per sé decisiva, quindi, la circostanza che le opere fossero anche volte ad impedire il passaggio e la sosta dei veicoli o che fossero state consegnate a terzi le chiavi per l'eventuale accesso di mezzi di soccorso o per il trasporto di disabili.

A pesare era l'illegittimità di opere che certamente pregiudicavano o rendevano più scomodo il transito pedonale. E la pronuncia del Pretore, che aveva escluso la lesione del possesso della servitù, era priva di efficacia nel giudizio petitorio relazionando di circostanze diverse da quelle oggetto di giudizio.

Parimenti, l'autorizzazione comunale ad apporre i paletti nel punto in cui era stata successivamente installata la sbarra metallica, non poteva escludere la violazione della servitù, esaurendo gli effetti nel rapporto tra la richiedente e l'amministrazione locale.

Ma il dato dirimente, scrive la Corte di cassazione, è l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità per cui il conflitto tra il proprietario del fondo servente che voglia disporre di chiusura del fondo e il titolare della servitù di passaggio è regolato dal secondo comma dell'articolo 1064 del Codice civile nel senso di garantire a ques'ultimo il libero e comodo esercizio della servitù.

Ciò, in base ad un bilanciamento che deve tener conto del contenuto specifico del diritto reale di godimento, delle precedenti modalità del suo esercizio, dello stato e della configurazione dei luoghi. Saranno consentiti, allora, solo i disagi che, alla stregua di una concreta valutazione rimessa al giudice di merito, possano ritenersi trascurabili (Cassazione 21129/2012).

Nella vicenda, però, gli inconvenienti lamentati non potevano dirsi minimi posto che la barra di accesso aveva sia ridotto la larghezza del passaggio che reso più scomodo il passaggio, specialmente se effettuato con carichi ingombranti. Motivi più che suffcienti, quindi, per respingere il ricorso e cristallizzare la responsabilità della ricorrente per violazione degli altrui diritti di servitù.

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