Condominio

Fogna difettosa, il condomino paga il «lucro cessante» per il mancato affitto del box

di Valeria Sibilio

La Cassazione, con l'ordinanza 32450 del 2019 , ha respinto il ricorso di un condominio dopo aver accertato che il malfunzionamento dell'impianto fognario condominiale aveva causato l'inutilizzabilità, per quasi un decennio, di un immobile destinato ad autorimessa.

La storia
La vicenda ha origine dal ricorso, in Primo Grado, di un condòmino proprietario del seminterrato di un edificio condominiale, il quale conveniva in giudizio il condominio per ottenere il risarcimento danni per il mancato utilizzo del proprio immobile in seguito all'immissione di liquami provenienti dal sistema fognario del palazzo condominiale.

Il Tribunale di Napoli condannava il Condominio a pagare all'attore la somma di lire 265.808.171.

Condanna ribaltata dalla Corte d'Appello che accoglieva l'appello del condominio rilevando che la documentazione presente nel fascicolo d'ufficio non consentisse di valutare natura ed entità dei danni.

In Cassazione
In seguito, la Cassazione, accoglieva il ricorso degli eredi dell'originario attore, osservando che il giudice d'appello aveva errato nell'accertare i fatti concentrando l'attenzione esclusivamente sulle fotografie del 1986, mancando di dare conto di quanto avrebbe potuto ricavare da altri documenti prodotti e allegati dalla consulenza tecnica d'ufficio.

Inoltre, lo stesso giudice aveva rigettato la domanda risarcitoria senza verificare se gli allagamenti avessero impedito l'utilizzo dell'immobile.

Il primo rinvio
In sede di rinvio, la Corte d'appello di Napoli condannava quindi il condominio a corrispondere agli eredi gli interessi legali sulla somma di euro 75.424,19 a far tempo dal 1° gennaio 1986, nonché a corrispondere sui singoli importi liquidati nella sentenza di primo grado a titolo di lucro cessante la rivalutazione monetaria dalle date ivi indicate fino alla decisione, e gli interessi legali sulla somma rivalutata dalla decisione al saldo.

Cassazione, secondo atto
Il condominio ricorreva, perciò, in Cassazione sulla base di due motivi, ai quali resistevano con controricorso gli attori.

Nel primo motivo, il ricorrente contestava che il giudice del rinvio aveva posto a fondamento della decisione documenti e produzioni non prodotti nel primo giudizio di appello e depositati nel giudizio di rinvio, nel quale non è consentita la produzione di documenti. Per la Cassazione, nella sentenza n. 13619 del 2007 di annullamento con rinvio, si era dimostrato senza possibilità di equivoci, che i documenti erano già stati acquisito al giudizio.

Con il secondo motivo, il ricorrente contestava che la Corte d'appello aveva determinato il lucro cessante con riferimento al canone di locazione al lordo di spese e di imposte, così producendo un ingiustificato arricchimento per la parte danneggiata.

Contestando, così, che nella quantificazione del lucro cessante non si sarebbe tenuto conto della collocazione del seminterrato non facilmente raggiungibile, e del comportamento dell'attore, il quale aveva lasciato i locali in assoluto stato di incuria in seguito alle infiltrazioni, concorrendo, in questo modo, ad incrementare il danno.

Doglianze, per gli ermellini, ritenute infondate ed inammissibili.

La Corte d'appello aveva prima accertato, grazie alla perizia, che il malfunzionamento dell'impianto fognario condominiale aveva causato l'inutilizzabilità dell'immobile destinato ad autorimessa per tutto il periodo dal 1973 al 1984, facendo, perciò, riferimento, ai fini della determinazione del lucro cessante, al valore locativo dell'immobile secondo il canone di mercato e secondo le indicazioni fornite dal CTU.

La stessa Corte aveva, inoltre, rilevato che il Condominio non aveva specificamente censurato l'importo del canone come indicato dalla perizia, introducendo una critica, tardiva, solo nel giudizio di rinvio.

La Suprema Corte ha, perciò, rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 7.500,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

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