Condominio

Rifacimento caldaia: spese a carico anche dei condòmini distaccati dall’impianto

di Giovanni Iaria

In assenza di una delibera adottata all'unanimità o di un regolamento condominiale che li esonera, alle spese straordinarie e di conservazione dell'impianto di riscaldamento centralizzato devono partecipare anche i condòmini che si sono distaccati dal suddetto impianto o che non lo hanno mai utilizzato.

Lo ha precisato il Tribunale di Parma con la sentenza n. 1281/2019, pubblicata il 1 ottobre 2019, Giudice dott.ssa Elena Pisto , che si è pronunciato sull'opposizione al decreto ingiuntivo promossa da una condòmina alla quale era stato ingiunto da parte del condominio il pagamento di una somma risultante dal riparto condominiale approvato dall'assemblea condominiale.

La condòmina opponente deduceva la nullità di tre delibere approvate dall'assemblea condominiale, le prime due nella parte in cui erano stati esclusi dalla partecipazione alle spese di rifacimento della centrale termica condominiale 3 condòmini su 17, modificando così i criteri legali di ripartizione delle spese tra i condòmini di cui all'articolo 1123 del codice civile, senza che tali modificazioni fossero state approvate con il consenso di tutti i condòmini e la terza che aveva approvato il riparto.

L'opposizione è stata accolta dal Tribunale, il quale ha dichiarato la nullità delle delibere impugnate, ribadendo il principio affermato dalla Corte di Cassazione, secondo il quale «è affetta da nullità (la quale può essere fatta valere dallo stesso condòmino che abbia partecipato all'assemblea ed ancorchè abbia espresso voto favorevole, e risulta sottratta al termine di impugnazione previsto dall'art. 1137 cod.civ.), la delibera dell'assemblea condominiale con la quale, senza il consenso di tutti i condòmini, si modifichino i criteri legali (art. 1123 cod. civ) o di regolamento contrattuale di riparto delle spese necessarie per la prestazione di servizi nell'interesse comune.

Ciò, perché eventuali deroghe, venendo a incidere su diritti individuali del singolo condòmino attraverso un mutamento del valore della parte di edificio di sua esclusiva proprietà, possono conseguire soltanto da una convenzione cui egli aderisca» (Cass. Civ. 17101 del 2006; nonché Cass. Sez. 2, 04/08/2016, n. 16321; Cass. Sez. 2, 17/01/2003, n. 641).

In altri termini, secondo il Tribunale parmense, è nulla e non annullabile, quindi impugnabile indipendentemente dall'osservanza del termine perentorio di trenta giorni ex articolo 1137, comma 2, codice civile, la delibera approvata a maggioranza con la quale l'assemblea condominiale ripartisce le spese straordinarie per il rifacimento della caldaia stabilendo un criterio diverso da quello legale, posto che il criterio generale, stante la comproprietà delle parti comuni, impone la partecipazione alle spese straordinarie e di conservazione anche dei condòmini distaccati dall'impianto di riscaldamento.

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