Condominio

Per condannare l’amministratore disonesto non è necessaria la perizia contabile

di Giulio Benedetti

Il giudice, per dichiarare commesso il reato di appropriazione indebita da parte dell'amministratore condominiale, non deve necessariamente disporre un perizia contabile sui conti.

Questa è la conclusione della Corte di Cassazione (sentenza 48958/2019) che ha dichiarato inammissibile il ricorso di un amministratore avverso la sentenza che lo aveva condannato per il reato di appropriazione indebita aggravata di somme di pertinenza del condominio amministrato, oltre al risarcimento del danno.

La Corte di Cassazione dichiarava inammissibile il motivo di ricorso che lamentava la mancata effettuazione di una perizia contabile finalizzata ad accertare l'ammontare delle somme di cui l'imputata si era appropriata.

La perizia non è una prova decisiva
Il giudice di legittimità affermava il principio per cui la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso in cassazione, poiché la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova neutro, sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice , in quanto non è una prova a discarico che abbia il carattere di decisività.

L’audizione omessa
Neppure è una prova decisiva l'audizione dell'imputata anche perché l ‘imputata non è tenuta ad autoaccusarsi o a riferire circostanze pregiudizievoli. Inoltre il giudice può revocare le prove già ammesse, allorquando appiano superflue e tale potere discrezionale è assai ampio e per il suo esercizio è sufficiente che in sentenza ne sia data adeguata motivazione.

Nel caso trattato il giudice aveva revocato l'audizione di un teste , che avrebbe dovuto testimoniare sullo stato di bisogno dell'imputata , in quanto lo stesso si era verificato in epoca successiva alla commissione del reato.

Invece, per provare la responsabilità dell'imputata era stata sufficiente la deposizione del nuovo amministratore , a lei subentrato, che aveva riferito di avere ricostruito la contabilità del condominio , accertando che mancava un somma di denaro, sulla base delle ammissioni dell'imputata e delle dichiarazioni dei condòmini.

In particolare non era provata l'affermazione difensiva per cui l'imputata era soltanto la prestanome di altri soggetti, circostanza che era smentita dal verbale della sua nomina formale effettuata dall'assemblea condominiale e dalle deposizioni testimoniali dei condòmini.

La «speciale tenuità»
La condotta dell'imputata non era di speciale tenuità , tale da invocare l'art. 131 bis c.p., a causa dell'entità delle somme sottratte e delle reiterate condotte di appropriazione commesse dall'imputata in danno del condominio.

Querela e parte civile
Infine la Corte di Cassazione affermava che il reato è procedibile, anche in mancanza di una formale querela proposta dall'amministratore subentrato, per conto del condominio, perché quest'ultimo si è costituito nel processo, in tutti gradi di giudizio, parte civile e, in tale veste processuale, ha chiaramente indicato la sua volontà punitiva nei confronti dell'imputata.

Per tali ragioni la Corte di Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso dell'imputata e la condannava al pagamento di euro duemila a favore della Cassa delle Ammende.

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