Condominio

Ascensore, il manutentore paga i danni

di Rosario Dolce

L’impresa che ha in cura la manutenzione dell’ascensore deve “manlevare” il condominio dalle somme che è condannato a pagare per i danni alla persona causati dal malfunzionamento della struttura. Lo si rileva dall’ordinanza 31215/2019 della Cassazione.

L’incidente e le sue cause

Nella fattispecie si verificava una improvvisa brusca accelerazione della cabina, che aveva causato danni al trasportato.

Era stato accertato tecnicamente (tramite Atp) che la causa del sinistro fosse riconducibile a un pezzo da sostituire che, per quanto si sa, aveva già creato problemi alcuni mesi prima del sinistro.

Nei due gradi di giudizio di merito, l’impresa di manutenzione era già stata condannata a rifondere i danni subiti dal condòmino.

I doveri dell’impresa

In particolare, i giudici di merito avevano considerato che tra gli obblighi dell’ “impresa” rientrasse, non solo quello di intervenire ogni volta l’ascensore presenti un inconveniente, ma anche quello di segnalare alla “proprietà” (il condominio) che un determinato pezzo deve essere sostituito nella sua interezza.

L’obbligo informativo

In altri termini, ciò che è stato addebitato alla impresa appaltatrice (come confermato dall’ordinanza) non è tanto una responsabilità tecnico-omissiva per non aver effettuato gli interventi manutentivi previsti dal contratto ma, diversamente, una responsabilità connessa al mancato adempimento di un latente “obbligo informativo” nei confronti del committente, che ne dà rilievo dinamico e commissivo.

L’amministratore «custode»

È vero che sussistono in giurisprudenza orientamenti contrari, secondo i quali il conferimento dell’incarico di manutenzione dell’ascensore a una ditta esterna non esonererebbe l’amministratore di condominio dal potere-dovere di esercitare il controllo del corretto funzionamento dell’impianto e di intervenire allo scopo di eliminare situazioni di pericolo che possano insorgere dallo stesso.

Tali conclusioni sono essenziali per evitare che si determini un vuoto nella vigilanza e custodia nel caso di affidamento della manutenzione di beni e servizi comuni ad un impresa specializzata quando quest’ultima ometta di effettuare le dovute opere di manutenzione, o non sia autorizzata dal condominio ad effettuare lavori di straordinaria manutenzione” (si veda la sentenza 25251/2008 della Cassazione).

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