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Porte tagliafuoco che portano ai box, come suddividere le spese?

di Raffaele Cusmai

La domanda

Nel nostro condominio ai piani interrati -1 e -2 sono presenti delle porte tagliafuoco che separano i locali posti auto dalle scale. Avendo eseguito la manutenzione straordinaria sulle porte, il costo deve essere ripartito solo tra i proprietari del posto auto oppure anche tra i proprietari degli appartamenti presenti ai piani sopraelevati del condominio? In teoria dovrei dividere i costi solo in base ai millesimi dei proprietari dei posti auto, ma queste porte garantiscono la sicurezza anche dei piani sopra, quindi mi è venuto il dubbio che debbano anche quei proprietari contribuire al costo. se così fosse come attribuisco il costo ai piani sopraelevati? Non posso usare la tabella dei millesimi generali altrimenti pagherebbero quasi tutto il lavoro solo i proprietari degli appartamenti.

A cura di Smart24 Condominio

L'art. 1117 c.c., nell'elencare le parti comuni a tutti i condomini, vi include specificamente “le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune” ed anche laddove si ritenga di inserirvi le porte tagliafuoco di accesso a detti locali, per relationem, oltre a quelli espressamente citati, deve essere affermata l'appartenenza del suddetto spazio indistintamente a tutti i condomini (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 04/04/2001, n. 4953, nella quale la Suprema Corte ha confermato la sentenza impugnata secondo la quale, in difetto di titolo contrario, deve considerarsi appartenente in comune a tutti i condomini il vano interrato destinato all'accesso ai garages).
Di conseguenza, in mancanza di una deroga approvata con volontà unanime dei condomini, i quali possono convenire diversi criteri di ripartizione delle spese, quelle relative alla manutenzione di detti locali avverrà in accordo con il disposto dell'art. 1123 c.c., proporzionalmente con i millesimi di proprietà di ciascun condomino.
È, tuttavia, opportuno precisare che i presupposti per l'attribuzione della proprietà comune a vantaggio di tutti i partecipanti vengono meno se le cose, i servizi e gli impianti di uso comune, per oggettivi caratteri materiali e funzionali, sono necessari per l'esistenza e per l'uso, ovvero sono destinati all'uso o al servizio, non di tutto l'edificio, ma di una sola parte, o di alcune parti di esso, ricavandosi dall'art. 1123, comma 3, c.c., che le cose, i servizi, gli impianti, non appartengono necessariamente a tutti i partecipanti (cfr. Cass. Civ. Sez. II Sent., 24/11/2010, n. 23851).

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