Condominio

Per le immissioni di fumo spetta anche un risarcimento

di Giulio Benedetti

L'articolo 844 del Codice civile vieta, tra le abitazioni vicine, le emissioni di fumo che superano la normale tollerabilità, che viene in concreto valutata dal giudice, anche avuto riguardo alle condizioni dei luoghi.

Inoltre l'articolo 674 del Codice penale sanziona penalmente le emissioni di fumo, nei casi non consentiti dalla legge, che molestino le persone. Queste molestie, se accertate in giudizio, espongono l'autore al risarcimento del danno.

Tale principio è affermato dalla Corte di Cassazione (ordinanza 29950/2019), che ha dichiarato inammissibile il ricorso di una società avverso una sentenza che la aveva, tra l'altro, condannata al risarcimento dei danni per le immissioni intollerabili di fumi in danno del vicino.

Il caso concreto
Il caso trattato originava dall'azione del titolare di un'autorimessa che era stata danneggiata da infiltrazioni di acqua provenienti dalla terrazza dell'appartamento soprastante.

La proprietaria chiedeva che il danno venisse ripartito nel condominio, in base all’articolo 1126 del Codice civile, e presentava domanda riconvenzionale per la condanna della società , ai sensi dell'articolo 844 del Codice civile, per adottare le misure necessarie ad impedire il protrarsi delle immissioni di fumo provenienti dal garage di proprietà della società, oltre al risarcimento del danno.

Il Tribunale emetteva una sentenza che dichiarava la convenuta responsabile delle infiltrazioni subite dall'autorimessa e poneva a suo carico le spese per il rifacimento del lastrico solare e rigettava la domanda riconvenzionale.

La responsabilità
La Corte di Appello riformava la sentenza di primo grado e osservava che , a causa della natura dei luoghi , si applicava il principio per cui , nell'ipotesi di uso del lastrico solare non comune a tutti i condòmini , la responsabilità dei danni ricade sia sul proprietario , che sul condominio, anche nel caso in cui il lastrico costituisca la copertura di un immobile che appartenga ad un altro soggetto.

Riparazioni e risarcimenti
Per la ripartizione delle spese si applica l'articolo 1126 del Codice civile ovvero: due terzi a carico del condominio, un terzo a carico del condomino che ha l'uso esclusivo del lastrico. La Corte di Appello riconosceva la fondatezza dell'azione riconvenzionale della condomina che lamentava l'emissione di fumi e di vapori , provenienti dall' autorimessa che le avevano prodotto un pregiudizio non patrimoniale quantificato in 10mila euro.

Nel ricorso in cassazione la società lamentava l'infondatezza della domanda riconvenzionale poiché la nocività delle immissioni di fumo non avrebbe trovato riscontro oggettivo , con riferimento all'intollerabilità, nella relazione della Asl che si limitava a evidenziare semplici inconvenienti igienico sanitari e non emetteva provvedimenti sanzionatori nei confronti della società che gestiva l'autorimessa.

La Corte di Cassazione respingeva il ricorso poiché tendeva a chiedere al giudice di legittimità una valutazione del materiale probatorio, non ammissibile nel giudizio di cassazione , e perchè non era fondato , in quanto non erano sufficienti i passaggi della relazione della Asl e della prova testimoniale.

La richiesta di valutazione del materiale probatorio, per accertare l'esistenza del requisito dell'intollerabilità, è un'indagine di fatto non demandabile alla Corte di Cassazione.

Anche il riferimento alla possibilità di inconvenienti igienico sanitari causati dall'autorimessa riguarda un passaggio della relazione della Asl , diverso rispetto a quello esaminato dalla Corte di appello.

La Corte di Cassazione concludeva che l'indicazione di una ricostruzione differente dei fatti, con insufficienza degli elementi probatori, esula dai vizi della sentenza ricorribili presso la Corte di Cassazione.

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