Condominio

Il peso della mancata vigilanza: rischio sanzioni per il committente

di Valerio Vallefuoco

Altre sanzioni in arrivo. La nuova procedura dell’articolo 4 del Dl 124/2019 , oltre a diversi adempimenti, introduce una sorta di sanzione per omessa o carente vigilanza per i committenti che si trovano a superare la soglia dei 200mila euro annui in appalti. Resta da capire se anche il condominio possa, date le condizioni richieste (oltre alla soglia molto alta, l’appalto deve vedere l’uso di beni strumentali di proprietà del committente) possa essere considerato un committente ai fini della nuova norma.

Il decreto dice, infatti, che «in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dai commi 1 e 3, il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione». Anche il committente è, quindi, divenuto soggetto sanzionabile al pari del soggetto obbligato.

Il regime
Questo regime sanzionatorio amministrativo è previsto dal titolo II del Dlgs 471/1997. L’articolo 13, sui ritardati od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione prevede che chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile.

La misura dela sanzione
Il successivo articolo 14 sulle violazioni dell’obbligo di esecuzione di ritenute alla fonte sancisce poi che chi non esegue, in tutto o in parte, le ritenute alla fonte è soggetto alla sanzione pari al 20% dell’ammontare non trattenuto. Infine, l’articolo 15 punisce l’incompletezza dei documenti di versamento, prevedendo che nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti diretti non contengano gli elementi necessari per l’identificazione del soggetto che li esegue e per l’imputazione della somma versata, si applichi la sanzione da 100 a 500 euro.

Omessa presentazione
Invece, per l’omessa presentazione del modello contenente i dati relativi alla compensazione, si applicherà la sanzione di 100 euro, ridotta a 50 se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi; nel caso di mancata esecuzione delle deleghe, si applicherà la sanzione di mille euro per ciascuna delega. La nuova misura, insomma, appare assolutamente spropositata e di difficile attuazione. L’azienda committente dovrà, di fatto, non soltanto richiedere la documentazione attestante i pagamenti, ma mese dopo mese dovrà ricontrollare tutti i conteggi effettuati dalle ditte appaltatrici per scongiurare errori che ricadrebbero su di lei.

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