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Passaggio di consegne, il nuovo amministratore non esegue gli adempimenti

di Raffaele Cusmai

La domanda

Sono un amministratore che ha dato le dimissioni di un condominio; il nuovo amministratore nonostante avessimo fatto il passaggio di consegna, dopo circa 5 mesi non ha ancora ottemperato a tutte quelle formalità, propedeutiche per la gestione del condominio, come l’intestazione conto corrente condominiale, la variazione gestore all'AdE mod, AA5/6. Come si deve agire?

A cura di Smart24 Condominio

Mentre le modalità di nomina sono stabilite ex art. 1136 c.c., per il quale la nomina è valida se adottata a maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti la metà del valore complessivo dell'immobile, gli obblighi scaturenti dall'atto di nomina dell'amministratore sono disciplinati dall'art. 1129 c.c..
Fermo restando che, ai sensi dell'undicesimo comma, è disposta la revocabilità del suddetto incarico in qualunque momento ed insindacabilmente dall'assemblea del condominio, con la maggioranza ex art. 1136, commi 2 e 4, c.c., non essendo necessario che si fondi su giusta causa, detto articolo stabilisce altresì alcune ipotesi, costituenti “gravi irregolarità” tali da comportare la revoca disposta dall'autorità giudiziaria, fra cui, al n. 3, la mancata apertura del conto corrente intestato al condominio.
Nel caso in cui dall'inadempimento di tale dovere derivino danni, cagionati dalla sua negligenza, dal cattivo uso dei poteri e in genere di qualsiasi inadempimento degli obblighi legali o regolamentari, a dei soggetti, siano essi condomini o terzi si rientra nel campo della responsabilità aquiliana. Per restare indenne da responsabilità, l'amministratore deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare l'evento dannoso, adempiendo dunque ai suddetti obblighi, e ciò nonostante questo si sia ugualmente verificato.
Tuttavia, “nei casi di revoca od annullamento della delibera di nomina dell'amministratore, e tanto più in mancanza di una dichiarazione d'invalidità della medesima delibera, lo stesso amministratore continua ad esercitare legittimamente, fino all'avvenuta sostituzione, i poteri di rappresentanza, anche processuale, dei comproprietari” (Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 19/03/2019, n. 7699): pertanto l'assemblea dei condomini dovrà provvedere una nuova nomina, non potendosi configurare un'ipotesi di perpetuatio dell'amministratore a sua volta sostituito.

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