Condominio

Niente «reverse charge» del condominio per appalti fino a 200mila euro

di Saverio Fossati

Il condominio esce (in gran parte) dall’ambito del «reverse charge», cioè dal meccanismo tracciato dal Dl 124/2019 che imponeva a tutti gli amministratori pesanti responsabilità sul versamento di ritenute fiscali e contributive sugli appalti di opere e servizi. «È di poche ora fa, annuncia Rosario Calabrese, presidente di Unai, l'approvazione degli emendamenti voluti dall’Associazione e da tutti gli amministratori di condominio» (per il confronto tra vecchio e nuovo testo cliccare qui ). Ora il testo passerà all’Aula e poi in Senato, quindi non sono esclusi nuovi interventi.

L'articolo 4 del Decreto Fiscale prevede una serie di misure in materia di contrasto all'omesso versamento delle ritenute, con l'obbligo in capo al committente del loro versamento nel caso di affidamento di un'opera o di un servizio. L'articolo estende, inoltre, l'inversione contabile in materia di Iva, il cosiddetto reverse charge, alle prestazioni effettuate mediante contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, eseguiti con il prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente e con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà dello stesso.

Ristretti gli obblighi
Le modifiche approvate in commissione nella notte di domenica 1° dicembre restringono l'obbligo del reverse charge esclusivamente ai committenti che appaltino opere per importi superiori ai 200.000 euro, «E - spiega Calabrese - devono anche essere caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera, con l'appaltatore/subappaltatore che opera presso la sede del committente, con utilizzo di beni strumentali di quest'ultimo».

Il nuovo testo indica infatti l’obbligo per «contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma».

Il reverse charge, temutissimo dagli amministratori, non si applicherà quindi ai condomìni, o almeno alla grande maggioranze di essi, a meno che non decidano di avviare lavori di manutenzione straordinaria di un certo peso, sforando così il tetto dei 20mila euro.

«Ci complimentiamo con noi stessi - dice Calabrese - e quanti hanno dato il loro contributo per aver evitato il rischio che, lavori appaltati dal condominio, si bloccassero causa l'obbligo di sospendere i pagamenti all'impresa (la quale avrebbe, a sua volta, sospeso i lavori) con la conseguenza di ponteggi fermi in facciata, fastidi e problemi per i condomini e soprattutto maggiori costi per l'occupazione suolo».

Decisamente negativo, invece, il giudizio di Recert – Associazione dei Revisori Condominiali Certificati: «Esprimiamo il nostro disappunto in merito alla riformulazione dell'articolo 4 presentata dai relatori, su proposta dal Governo, apportata in Commissione Finanze della Camera al cosiddetto “Decreto Fiscale” – D.L. n. 124/2019, che prevede, così modificato, l'obbligo in capo al committente di versare tutte le ritenute fiscali per i lavoratori impiegati negli appalti e subappalti, limitandolo alle commesse sopra i 200 mila euro e per agli appalti e subappalti di prevalente manodopera», si legge nel comunicato. «Avevamo chiesto - spiega il presidente Giuseppe Maria Paolo De Pasquale - con un emendamento presentato in Commissione, di escludere il condominio da questo inutile e costoso fardello che incombe su amministratori e condomìni, come abbiamo spiegato durante il nostro recente convegno al Senato, al quale è intervenuto anche l'On. Alessandro Pagano, componente proprio della Commissione Finanze della Camera. Nei fatti – conclude De Pasquale – un bicchiere d'acqua per spegnere un incendio. Stando così le cose gli amministratori di condominio si guarderanno bene dall'incentivare qualsiasi lavoro che superi l'importo dei 200 mila euro (per singola commessa). Ci auguriamo che durante l'esame in Aula si porti avanti il nostro emendamento che prevede la totale esclusione del committente condominio dall'articolo 4».

La documentazione
Nel testo che ora passa all’Aula della Camera (ci sarà poi anche il passaggio in Senato) si prevede ora che i condomìni, per appalti di opere o servizi «di importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000 (...) sono tenuti a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, e 1, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio. Il versamento delle ritenute di cui al periodo precedente è effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dall'impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione».

Gli appaltatori trasmetteranno quindi al condominio, per il controllo, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento, le deleghe di pagamento.

Il nuovo blocco dei pagamenti
Nel caso in cui l’appaltatore non abbia trasmesso le deleghe o comunque risulti lche nnon ha verstao in tutto o in parte le ritenute e il condominio debba effettuare pagamenti per i lavori, questi pagamenti vanno sospesi (per non oltre il 20% dell’importo complessivo) «finché perdura l'inadempimento» e il condominio deve comunicarlo entro novanta giorni all'Agenzia delle entrate.

Sanzioni doppie: per le imprese e il condominio
Solo in questo caso di inottemperanza (cioè abbia continuato a pagare l’impresa o non abbia fatto la comunicazione) scatta per il committente una sanzione pari quella «irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la corretta determinazione delle ritenute e per la corretta esecuzione delle stesse, nonché per il tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione».

Appaltatore “virtuoso” attestato dalle Entrate
In ogni caso tutto il meccanismo non scatta se l’impresa dimostra di essere “virtuosa”, comuncando al committente (trasmettendogli una attestazione verrà loro rilasciata dalle Entrate) i seguenti requisiti:
   a) risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
   b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000,00, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

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