Condominio

Risarcisce il danno l’imprenditore che minaccia l’amministratore condominiale

di Giulio Benedetti

Il titolare di un'impresa di pulizia , operante in un condominio, riteneva di non essere stato pagato per le prestazioni effettuate e, invece di ricorrere al giudice , come in un film western, si faceva giustizia da solo, minacciava di morte l'amministratore e danneggiava gli sportelli dei contatori del gas del palazzo in cui lo stesso abitava.

Le conseguenze di tali gesti sono gravi perché la Corte di Appello lo condannava per i reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.) e di danneggiamento aggravato (art. 635 c.p).

Le minacce per richiamare l’attenzione?
Il suo difensore ricorreva avverso la sentenza affermando che la condotta del suo assistito non era stata violenta , ma si trattava di un espediente per richiamare l'attenzione sull'impegno assunto dai condòmini di pagare le sue prestazioni, e che le minacce erano state profferite quando l'amministratore non era presente nel suo studio e che le minacce telefoniche erano solo delle dichiarazioni.

La Corte di Cassazione (sent. n. 47853/2019) annullava la sentenza di condanna , perchè i reati erano prescritti, ma condannava l'imprenditore a risarcire i danni e a rifondere le spese di giudizio all'amministratore.

Il reato e il conflitto d’interessi
Il giudice di legittimità riteneva che il condannato avesse esercitato arbitrariamente le proprie ragioni, perchè è irrilevante che le minacce fossero rivolte ai dipendenti dell'amministratore , e quindi in sua assenza , in quanto il reato sussiste quando le minacce siano rivolte ad una persona diversa che si trovi in conflitto di interessi con il dichiarante. Inoltre era provata l'effettuazione da parte dell'imputato delle telefonate minacciose all'amministratore , sulla base del risentimento dovuto al mancato pagamento di somme per i lavori effettuati.

La Corte di Cassazione riteneva che l'imputato avesse compiuto il reato di danneggiamento aggravato , con la condotta di r ompere gli sportelli dei contatori del gas, e che tale reato non fosse assorbito con quello di esercizio arbitrario delle sue ragioni , poiché gli oggetti non rientravano nella pretesa creditoria dell'imputato.

Infine la Corte di Cassazione non riconosceva al ricorrente l'attenuante della provocazione (art. 62 n. 2) c.p., poiché mancava uno stato d'ira cagionato dal fatto ingiusto altrui. Il mancato pagamento delle prestazioni lavorative all'imprenditore non ha la caratteristica della ingiustizia obiettiva , la quale non può essere la convinzione dell'imputato di avere subito un'ingiustizia basata sulla sua sensibilità personale. La condotta del ricorrente , già da tempo in contrasto con l'amministratore, è stata occasionale e non vi è stata proporzione tra le minacce e la distruzione dei contatori ed il mancato pagamento.

Nonostante la dichiarazione di prescrizione dei reati la Corte di Cassazione ha confermato le statuizioni civili della sentenza poiché sono stati riconosciuti i reati ascritti all'imprenditore. Insomma la vendetta non paga mai.

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