Condominio

Per cambiare le tabelle millesimali in condominio non serve l’unanimità

di Giovanni Iaria

Con l' ordinanza n. 30392/2019, pubblicata il 21 novembre 2019, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla spinosa questione relativa al quorum necessario per procedere alla modifica delle tabelle millesimali, ribadendo che è sufficiente la maggioranza qualificata di cui al secondo comma dell'articolo 1136 del codice civile e cioè i voti della maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.

La lite parte dal piloty
La disputa giunta all'esame della Suprema Corte nasce da quattro opposizioni ad altrettanti decreti ingiuntivi promosse da quattro condòmini, proprietari di immobili siti al c.d. piano piloty, ai quali era stato ingiunto il pagamento di oneri condominiali relativi a spese di manutenzione dell'edificio condominiale che erano state approvate dall'assemblea con i relativi riparti.

I condòmini chiedevano la revoca delle ingiunzioni invocando l'applicazione del regolamento condominiale che esonerava i proprietari degli immobili siti al c.d. piano piloty dall'obbligo di partecipare al riparto delle spese condominiali.

Nel costituirsi nei giudizi, poi riuniti, il condominio deduceva la natura non contrattuale del regolamento condominiale e la sua inopponibilità agli acquirenti dei vari appartamenti situati nello stabile. Le opposizioni venivano accolte dal Tribunale, con conseguente revoca dei decreti ingiuntivi, il quale riteneva difforme la ripartizione delle spese condominiali rispetto alle tabelle millesimali vigenti e riconosceva la natura non contrattuale del regolamento di condominio e, quindi, la sua inopponibilità agli acquirenti dei vari appartamenti situati nello stabile.

La Corte d’appello vuole l’unanimità
La sentenza del Tribunale veniva confermata dalla Corte di Appello che, pronunciandosi sull'impugnazione della sentenza di primo grado proposta ai condòmini opponenti in relazione alla compensazione delle spese del giudizio, condannava il condominio al pagamento delle spese di entrambi i giudizi. Secondo il giudice di appello, per la modifica delle tabelle millesimali è necessaria l'unanimità dei partecipanti all'ente di gestione, non essendo sufficiente la maggioranza qualificata.

In Cassazione
Esaminando il ricorso per Cassazione da parte del condominio, i giudici di legittimità, ritenendo errata la decisione impugnata, lo hanno accolto, ribadendo il principio secondo il quale «in tema di condominio, l'atto di approvazione delle tabelle millesimali, al pari di quello di revisione delle stesse, non ha natura negoziale; ne consegue che il medesimo non deve essere approvato con il consenso unanime dei condòmini, essendo a tal fine sufficiente la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136 secondo comma c.c.» (Cassazione Sezione Unite, Sentenza n. 18477 del 9 agosto 2010, confermata da Cassazione, Sezione Seconda, Sentenza n. 21950 del 25 settembre 2013 e Cassazione, Ordinanza n. 27159 del 25 ottobre 2018).

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