Condominio

L’anziano può testimoniare contro il suo aggressore nel condominio

di Giulio Benedetti

Nei condomìni sono sempre più diffusi i furti commessi ai danni degli anziani da sedicenti tecnici del gas o falsamente appartenenti ad altre istituzioni i quali, ingannando le vittime, entrano nelle loro abitazioni per depredarle dei loro beni. Il problema è talmente diffuso nel territorio nazionale che le forze di polizia organizzano incontri per sensibilizzare i possibili obiettivi di tali reati, particolarmente odiosi perchè commessi in danno di soggetti deboli , per l 'età e per le malattie, e in quanto cagionano loro terribili sensi di colpa.

La norma di difesa
Il legislatore ha introdotto l'aggravante, prevista dall'art. 61 n. 5 .c.p. e che aumenta di un terzo la pena , di avere approfittato delle circostanze dell'età della persona , in modo da ostacolare la pubblica o privata difesa.

Il caso in Cassazione
La Corte di Cassazione (sentenza 45353/2019) ha esaminato il problema del riconoscimento degli autori di tali reati da parte delle persone offese. Il caso trattato riguardava il ricorso di due soggetti avverso una sentenza che li aveva condannati per un furto consumato in abitazione e di tre furti tentati commessi all'interno delle abitazioni di soggetti anziani. In particolare i ricorrenti si fingevano un idraulico e un vigile urbano in borghese e si introducevano nell'abitazione di un'anziana e le sottraevano euro duemila.

I due condannati ponevano in essere analoghe condotte , fingendosi il primo incaricato comunale o tecnico del gas e l'altro vigile urbano, nei confronti di altre tre signore anziane , non riuscendo nel loro intento per cause indipendenti dalla loro volontà. Contro la sentenza di condanna i ricorrenti proponevano due ricorsi (respinti per quanto riguarda l'affermazione della penale responsabilità, accolti solo per il calcolo della pena) che negavano la validità del loro riconoscimento da parte dei testimoni e delle persone offese.

La Corte di Cassazione invece valorizza il riconoscimento da parte dei testimoni e delle parti offese, anche perchè sorretto da altri elementi indizianti del reato. Invero un autore del reato frequentava una persona offesa, i ricorrenti viaggiavano a bordo di un'autovettura simile a quella utilizzata dai ladri, anche perchè la stessa aveva una targa contraffatta , a riprova delle loro attività illecite. Inoltre le dichiarazioni delle persone offese combaciavano con la deposizione dei testimoni per quanto riguarda la descrizione fisica dei ladri, coincidente con le fattezze dei ricorrenti .

Le divergenze tra le loro dichiarazioni erano marginali e spiegabili con la professionalità degli imputati che utilizzavano accorgimenti per disorientare le vittime e per evitare di lasciare tracce. In particolare ad uno dei ricorrenti erano stati sequestrati, nel corso di una perquisizione , cerotti di colore carne avvolti alle sue dita. Inoltre un imputato , nel tragitto tra le abitazioni delle persone offese, svestiva un soprabito , per apparire diversamente abbigliato , e rimuoveva o apponeva un neo posticcio sulla guancia.

Pertanto la Corte di Cassazione afferma che la penale responsabilità dei ricorrenti trova il suo fondamento non soltanto nell'incerto riconoscimento delle persone offese, che pure ha avuto un peso , sia pure non decisivo, ma anche nel comportamento ripetuto dai ladri, mediante l'uso della stessa autovettura con la targa contraffatta, con una condotta ripetuta nel tempo e nello stesso spazio, nella loro concentrazione in una fascia oraria ristretta (poco più di un'ora) ed alcuni commessi all'interno di uno stesso condominio. Inoltre in possesso dei ricorrenti venivano ritrovati tesserini rudimentali con impresso il simbolo della Repubblica Italiana.

La Corte di Cassazione afferma che i due ricorsi hanno indebitamente svalutato il compendio probatorio esaminato dai giudici di merito. Che invece avevano evidenziato le coincidenze sopra esaminate che dimostrano, oltre ogni ragionevole dubbio, l'identità dei soggetti che operarono nelle quattro situazioni esaminate.

Neppure ai ricorrenti possono essere concesse le attenuanti generiche (art. 62 bis c.p.) poiché mancano gli elementi positivi che giustificano la loro meritevolezza. Il giudice può concedere detto beneficio solo quando, dal comportamento dei condannati, emergano elementi positivi che sono mancati nel caso esaminato. Infatti i condannati hanno tenuto un comportamento pregiudicato, professionale e seriale, che rileva una elevata capacità criminale, anche perchè posta in essere a danno di vittime anziane ed indifese.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©