Danni da infiltrazioni e caos da ritardate comunicazioni
Gli articoli 1129 e 1130 c.c., relativi agli obblighi ed alle attribuzioni dell'amministratore di condominio, non dispongono direttamente in materia di danni fra porzioni immobiliari di proprietà esclusiva dei condomini, fermo restando che esso è responsabile ex art. 2043 c.c. qualora, a causa della sua negligenza, del cattivo uso dei poteri ed, in genere, da qualsiasi inadempimento degli obblighi legali o regolamentari, derivino dei danni (cfr. Cass. civ. Sez. II, 20/08/1993, n. 8804).
Per restare indenne da responsabilità, l'amministratore deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare l'evento dannoso, adempiendo dunque ai suddetti obblighi, e ciò nonostante questo si sia ugualmente verificato.
Peraltro, qualora il proprietario esclusivo dell'immobile, situato nella proiezione verticale di un altro, sia responsabile di danni da infiltrazioni d'acqua provenienti dalla sua proprietà e tale responsabilità abbia natura di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., le conseguenze del fatto illecito devono essere regolate esclusivamente ex art. 2056 c.c., e non già secondo le norme relative alla ripartizione tra condomini delle spese di riparazione o ricostruzione di parti comuni a loro (cfr. Cass. civ. Sez II, 22.07.2002, n. 10686).
Nel caso di specie, essendo intervenuta una polizza assicurativa, in forza della quale spetterà il rimborso al condomino danneggiato di quanto speso per le necessarie riparazioni, non si ravvisano limiti in capo ai singoli condomini all'esperimento di tutto quanto necessario a tal fine.