Condominio

L’aspetto architettonico è definito dal regolamento di condominio

di Luana Tagliolini

L’aspetto architettonico è cosa diversa dal decoro architettonico ed è un bene comune la cui tutela compete anche ad ogni singolo condomino. Ma soprattutto può essere definito dal regolamento condominiale contrattuale anche in modo più preciso di quanto afferma il Codice civile.

Il principio, enunciato dalla Cassazione nell’ordinanza n. 28465/2019 (relatore Antonio Scarpa) è stato generato da un contenzioso avviato dalla proprietaria di un immobile in uno stabile condominiale che aveva convenuto in Tribunale i due usufruttuari e la nuda proprietaria di un’unità confinante che era stata “porticata” per ottenere la loro condanna alla rimozione della struttura in legno e del casotto realizzati su due lati del “porticato”, infissi nel cornicione ed ai pilastri del fabbricato perché tali opere violavano l’articolo 1102, comma 2 del Codice civile ma soprattutto il regolamento di condominio che sanciva il divieto assoluto di apportare qualsiasi modifica alle parti esterne o nelle zone comuni dell’edificio che comunque avrebbero alterato l’aspetto architettonico dell’immobile. Dal canto loro, i condòmini sotto accusa avevano chiesto la rimozione delle grate messe dalla condòmina che aveva avviato la causa.

In sede di legittimità, la Cassazione ha confermato la sentenza d’appello (che condannava tutti alla rimozione dei manufatti), perché il decoro architettonico caratterizza la fisionomia dell’edificio condominiale e differisce dall’aspetto architettonico, giacché quest’ultimo sottende il riferimento allo stile del fabbricato, alla fisionomia ed alle linee impresse dal progettista, in modo percepibile da qualunque osservatore. Quindi il regolamento del condominio può contenere il divieto assoluto di apportare qualsiasi modifica alle parti esterne o nelle zone comuni, potendo addirittura dare del decoro architettonico una definizione più rigorosa di quella accolta dal Codice civile arrivando al punto di imporre la conservazione degli elementi attinenti alla simmetria, all’estetica ed all’aspetto generale dell’edificio e validamente derogare alle disposizioni del Codice civile.

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